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Data: 28/01/2021 10:00:00 - Autore: Annamaria PunzoArt. 752 e ss. c.c.[Torna su]
La ripartizione dei debiti ereditari trova la sua disciplina generale negli artt. 752 e 754 c.c., i quali disciplinano rispettivamente i rapporti interni tra i coeredi e i rapporti esterni tra questi e i creditori. I rapporti interni[Torna su]
L'art. 752 c.c. impone che i coeredi contribuiscano al pagamento dei debiti e dei pesi ereditati in proporzione delle rispettive quote ereditarie, sempre che il testatore non abbia disposto diversamente. Tale norma esprime il principio secondo cui i debiti del de cuius non costituiscono oggetto di comunione tra i coeredi ma si dividono automaticamente tra gli eredi in ragione delle rispettive quote. L'art. 752 c.c. regola quindi i rapporti interni tra i coeredi stabilendo la divisibilità dell'obbligazione pro quota. Sul tema la Corte di Cassazione ha da tempo stabilito che lo stesso principio non valga anche per i crediti ereditari. Si è infatti stabilito che i crediti del de cuius non si dividano automaticamente tra i coeredi in base alle rispettive quote, ma che gli stessi entrino a far parte della comunione ereditaria in base alla disciplina prevista dagli artt. 727, 757 e 760 c.c. [Cass. Civ. n. 640 del 2000]. Conseguentemente ciascun erede sarà legittimato ad agire singolarmente per l'intero credito ereditario, senza necessità di instaurare litisconsorzio necessario [Cass. Civ. n. 24657 del 2007]. Si tratta di una norma derogabile dal testatore, il quale ha la facoltà di prevedere una ripartizione dei debiti non basata sul principio di proporzionalità degli stessi rispetto alle quote ereditarie. Si ritiene che tale diversa pattuizione operi solo con riferimento ai rapporti interni tra gli eredi e non sia invece opponibile ai creditori, i quali potranno quindi continuare a rivolgersi a tutti gli eredi in proporzione della rispettiva quota. La ripartizione automatica dei debiti ereditari in proporzione della rispettiva quota determina che il coerede che abbia pagato in eccesso rispetto alla propria parte abbia il diritto di rivalsa nei confronti degli altri coeredi. I rapporti esterni[Torna su]
L'art. 754 c.c. disciplina invece i rapporti esterni, ovvero i rapporti tra i coeredi e i creditori del de cuius prevedendo che questi ultimi possano pretendere l'adempimento della prestazione da ciascun coerede nei limiti della rispettiva quota. La norma ribadisce il principio di divisibilità dell'obbligazione solidale che trova espressione anche agli artt. 1295 e 1314 c.c., secondo cui gli eredi di un debitore rispondono nei confronti dei creditori soltanto in proporzione della rispettiva quota. Il testatore può disporre, in deroga, la responsabilità solidale degli eredi, nonché pattuire direttamente con il ceditore che i coeredi siano obbligati in solido in virtù di quanto disposto dall'art. 1295 c.c.. La deroga testamentaria può operare solo a favore del creditore, non potendo invece operare a suo svantaggio comportando l'esonero di un coerede dall'obbligo di contribuire pro quota al pagamento. Un'ulteriore deroga al principio della divisibilità dei debiti ereditari è prevista nel caso in cui l'obbligazione sia per ragioni oggettive indivisibile e nel caso in cui il bene sia gravato da ipoteca. In tale ultimo caso viene previsto che il pagamento del debito sia tenuto per l'intero dal coerede cui è stato assegnato l'immobile ipotecato. La norma chiarisce che ove il coerede abbia pagato in eccedenza rispetto alla sua quota potrà surrogarsi nel diritto del credito e ripetere la differenza dagli altri coeredi i quali saranno tenuti nella misura di cui all'art. 752 c.c.. La giurisprudenza ha poi precisato che l'art. 754 c.c. debba essere interpretato nel senso che il coerede che sia stato convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di comunicare al creditore la sua condizione di coobbligato entro i limiti della propria quota. In caso contrario, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, il creditore sarà legittimato a chiedere il pagamento per l'intero. Il secondo comma prende in considerazione l'ipotesi in cui il coerede sia anche creditore del de cuius. In tal caso il coerede al pari degli altri creditori può chiedere il pagamento del credito personale previa detrazione della parte corrispondente alla sua quota. Sul punto si ritiene che la parte di debito ereditario a lui spettante pro quota si estingua per confusione. I debiti e i pesi ereditari[Torna su]
Per debiti ereditari si intendono quelli esistenti in capo al de cuius al momento della sua morte che vengono trasmessi ai suoi successori testamentari o legittimi assieme al suo patrimonio. La giurisprudenza ha precisato che debbano essere ricompresi sia la somma che gli interessi e che questi ultimi maturano giorno per giorno anche successivamente all'apertura della successione. Quanto ai pesi ereditari si ritiene che tra gli stessi vadano annoverati i debiti sorti a carico degli eredi in ragione della successione come ad esempio le spese funerarie, quelle di inventario e quelle di amministrazione e divisione. Si tratta di oneri che gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità e che concorrono a costituire il passivo ereditario. |
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