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Data: 12/01/2021 11:00:00 - Autore: Lucia IzzoAvvocati e udienze in smart working[Torna su] La pandemia provocata dalla diffusione del virus Covid-19 ha cambiato in maniera radicale molte abitudini e modus operandi, soprattutto lavorativi. Ne sanno qualcosa anche gli avvocati che, dalla presenza fisica nelle aule di udienza, sono passati a una presenza "virtuale", sfruttando i dispositivi tecnologici che hanno reso possibile il cosiddetto "smart working" e il rispetto del distanziamento sociale imposto per frenare l'incontrollata diffusione del virus. Le udienze "da remoto" sono state previste e disciplinate dai diversi provvedimenti normativi che si sono susseguiti da circa un anno. Tali norme, suffragate dai regolamenti adottati dai singoli uffici giudiziari, hanno delineato le modalità da rispettare affinché la ritualità che contraddistingue le udienze fosse rispettata anche a distanza, soprattutto affinché venissero rispettate le garanzie e le tutele previste dalla legge nei confronti dei soggetti a vario titolo coinvolti. Le difficoltà, però, non sembrano essere state poche, stante i connaturali problemi legati agli strumenti tecnologici, ai malfunzionamento dei device, alla coabitazione con altre persone, agli spazi spesso ristretti. Una conferma in tal senso giunge da due recenti ordinanze del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, la n. 824 e la n. 858 depositate, rispettivamente, il 18 e 21 dicembre 2020 (entrambe qui sotto allegate). Rischio di malfunzionamenti[Torna su] Con la prima delle due, la sezione giurisdizionale del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha respinto l'istanza cautelare, in mancanza di elementi per sospendere l'esecuzione della sentenza appellata. In particolare, il Consiglio ha respinto le richieste contenute nella nota, (irritualmente) depositata in giudizio dal difensore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani successivamente al passaggio in decisione del ricorso, in considerazione del fatto che, come ammesso dalla stessa parte, al momento del collegamento si era verificato un malfunzionamento del suo microfono che ne aveva impedito la partecipazione all'udienza camerale. Ma tale malfunzionamento non può gravare sull'Ufficio giudiziario. Ciò, conferma il giudicante, in virtù delle previsioni di cui alle "Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti (ed in particolare l'All. 3, contenente le "Specifiche tecniche per le udienze da remoto")", di cui al Decreto 22 maggio 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa (in G.U.R.I. n.135 del 27-5-2020), secondo cui "i difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza ". Attenzione alle persone presenti[Torna su] Nell'ordinanza n. 858/2020, il Consiglio di Giustizia Amministrativa accoglie un'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito di primo grado ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. (senza sospensione dei provvedimenti impugnati). Tuttavia, nel corpo del provvedimento i giudici danno atto che, durante lo svolgimento della discussione in Camera di Consiglio, si è deciso di "disconnettere" uno degli avvocati, in quanto era visibile nel luogo da cui la legale si era collegata telematicamente un'altra persona non identificata e non preventivamente autorizzata a partecipare alla camera di consiglio, e in quanto non era funzionante il collegamento audio dell'avvocato medesimo. Il Presidente del Collegio aveva reiteratamente la professionista ad attivare l'audio e a far allontanare il soggetto non autorizzato, tuttavia tale invito era rimasto senza seguito per evidente malfunzionamento del collegamento informatico, non imputabile al sistema informatico della giustizia amministrativa. Una situazione che ha determinato l'allontanamento della discussione dell'avvocatessa.
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