Data: 09/03/2021 12:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Il difensore dell'indagato o dell'imputato

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Il ruolo del difensore nel procedimento penale � estremamente delicato e proprio per questo tale figura � disciplinata nel dettaglio dal codice di rito.

All'imputato � sempre garantita l'assistenza di un difensore d'ufficio, nei casi in cui (o fino a quando) non sia stato nominato un difensore di fiducia.

Difensore di fiducia

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A norma dell'art. 96 c.p.p., l'imputato non pu� nominare pi� di due difensori di fiducia.

La nomina � fatta con dichiarazione orale all'autorit� giudiziaria o con dichiarazione scritta consegnata o trasmessa all'autorit� giudiziaria dal difensore.

La nomina del difensore pu� essere fatta anche da un prossimo congiunto in caso di arresto, fermo o esecuzione di misura cautelare.

Difensore d'ufficio

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Il difensore di ufficio, invece, � nominato quando l'imputato sia rimasto privo del difensore di fiducia o non lo abbia nominato.

La nomina del difensore d'ufficio viene eseguita, su richiesta del giudice, del p.m. o della polizia giudiziaria, attingendo il nominativo da un apposito elenco predisposto dal Consiglio dell'Ordine, in base a criteri prefissati che tengono conto della prossimit� alla sede del procedimento e della reperibilit�.

Prestare il patrocinio come difensore d'ufficio � un obbligo per il professionista (art. 97 c.p.p., comma quinto). Il suo incarico cessa all'atto della nomina di un difensore di fiducia.

Esercizio dei diritti

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Il difensore pu� esercitare tutti i diritti che la legge riconosce all'imputato, se non sono espressamente riservati personalmente a quest'ultimo (ad esempio, il difensore pu� avanzare la richiesta di un termine a difesa o un'istanza di riesame avverso un provvedimento).

In tali casi, comunque, l'imputato ha facolt� di togliere effetto all'atto compiuto dal difensore, con dichiarazione espressa da rilasciare prima che sia intervenuto un atto del giudice (art. 99 c.p.p.).

Diritto di conferire con l'assistito

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Il difensore pu� conferire sin dall'inizio con l'imputato che si trovi in custodia cautelare o che sia stato arrestato in flagranza di reato o fermato ai sensi dell'art. 384 c.p.p.

L'esercizio di tale diritto pu� essere procrastinato fino a un massimo di cinque giorni o fino a quando l'arrestato o il fermato siano messi a disposizione del giudice, se ricorrono eccezionali motivi di cautela (art. 104 c.p.p.).

Rinuncia all'incarico

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Il difensore che non accetta l'incarico ne d� immediata comunicazione. Analogamente in caso di rinuncia: tale atto non ha effetto fino alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o di ufficio (art. 107 c.p.p.).

Il difensore subentrante ha diritto a un termine di almeno 7 giorni (o a un termine inferiore, se vi sia rischio di scarcerazione o prescrizione del reato) per prendere cognizione degli atti di causa.

Se il difensore abbandona o rifiuta la difesa o viene meno ai suoi doveri di lealt� e probit�, l'autorit� giudiziaria ne d� comunicazione al consiglio dell'ordine per la valutazione relativa all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Garanzie per il difensore

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Particolari garanzie sono previste dall'art. 103 c.p.p., nei casi in cui siano disposte ispezioni o perquisizioni negli uffici del difensore.

Tali attivit� possono essere eseguite solo se il difensore o qualcuno dei suoi collaboratori siano imputati, e sono consentiti solo ai fini dell'accertamento del reato attribuito. Sono altres� consentiti per ricercare tracce del reato o cose e persone precedentemente determinate.

Non sono consentite intercettazioni e sono vietati il sequestro di documenti e di corrispondenza, salvo che si tratti di corpo del reato.

A fini pratici, vedi anche il nostro modello per la nomina di un difensore per il procedimento penale.


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