Data: 16/01/2021 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Imprudente il medico che non ricovera il collega

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Se il paziente � un collega che rifiuta il ricovero, manifestando la volont� di non sottoporsi ad accertamenti ritenendo di non averne bisogno, i medici di guardia del reparto di cardiologia rispondono per il loro operato, in quanto, come si legge nell'ordinanza della Corte di cassazione numero 200/2021 qui sotto allegata, tale comportamento riflette "la consapevolezza dei sanitari, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, perch� dimostra, avendo gli stessi proposto il ricovero in conseguenza della sintomatologia in atto, che si erano resi conto o avevano quantomeno sospettato l'effettiva e ben pi� grave patologia".

Non serve la colpa grave se c'� consapevolezza

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Nel caso di specie, il paziente si era recato in pronto soccorso lamentando cefalee e ipertensione, sintomo di un ictus in corso che, tuttavia, non gli veniva diagnosticato. Tornato a casa, il giorno seguente fu costretto a operarsi d'urgenza.

In primo grado, la struttura sanitaria era stata ritenuta responsabile per non aver tenuto in osservazione il paziente e per non averlo sottoposto a TAC, mentre in secondo grado la Corte d'appello aveva ritenuto che la remissione dei sintomi avrebbe depistato il corretto inquadramento della patologia e avrebbe reso l'accertamento diagnostico talmente complesso da generare un errore sanzionabile solo in caso di colpa grave.

Per la Corte di cassazione per�, anche tenendo conto di quanto detto sopra, tali conclusioni sono state il frutto di un accertamento del tutto generico e ipotetico che non pu� essere confermato.

Quando il giudice pu� discostarsi dalla CTU

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Sebbene per il giudice sia possibile discostarsi dalla CTU e, anche in tal modo, ribaltare gli esiti del giudizio di primo grado, a tal fine � indispensabile che egli fornisca un'adeguata e logica motivazione. Non � invece sufficiente valorizzare "atti di parte ed emergenze probatorie differenti da quelle favorevolmente considerate dal tribunale, senza invero indicare argomento alcuno idoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito, omettendo in particolare di spiegare quali ragioni l'abbiano indotta a privilegiare questi ultimi in luogo dei primi".


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