Data: 16/02/2021 13:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La documentazione degli atti del procedimento penale

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In ambito penale, gli atti compiuti dal giudice sono documentati tramite verbale, al fine di rappresentare e dare atto di tutto ci� che avviene davanti a lui e anche per consentirgli, in ogni momento, di ricostruire compiutamente l'intera vicenda processuale in vista della decisione finale.

Tale documentazione, inoltre, � importante anche ai fini delle eventuali impugnazioni effettuate dalle parti.

In questo articolo esamineremo prima la verbalizzazione degli atti del procedimento penale in generale e poi, nello specifico, gli aspetti peculiari del verbale di udienza penale.

Il verbale di documentazione degli atti

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Il verbale in cui si documenta una determinata attivit� compiuta dal giudice viene redatto dal suo ausiliario in forma integrale o riassuntiva, a seconda di quanto indicato dal giudice stesso.

La forma riassuntiva � da ritenersi pi� idonea in caso di verbale dal contenuto semplice o di limitata rilevanza (art. 140 c.p.p.).

In tal caso, per�, al giudice � demandata la vigilanza sulla fedele riproduzione delle dichiarazioni, che devono risultare genuine nella loro parte essenziale.

Il contenuto del verbale

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Nel verbale, l'ausiliario deve riportare la descrizione di quanto da lui compiuto o constatato e di tutto ci� che � avvenuto alla sua presenza, nonch� le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale (art. 136 c.p.p.)

Il verbale di documentazione di un atto del procedimento penale deve contenere, inoltre, l'indicazione de seguenti elementi:

  • luogo e data di redazione e, se ritenuto necessario, orario di apertura e chiusura del verbale
  • generalit� degli intervenuti
  • motivo dell'assenza di chi doveva intervenire

Ogni foglio del verbale va sottoscritto dall'ausiliario e dal giudice (al fine di attribuirgli pubblica fede) e dalle persone intervenute. La mancata sottoscrizione da parte di queste ultime, comunque, non comporta nullit� dell'atto; in ogni caso, il motivo di tale mancanza deve essere indicato nel verbale.

Il verbale di documentazione di un atto del procedimento penale � considerato nullo se vi � incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione del pubblico ufficiale che lo ha redatto (art. 142 c.p.p.).

Modalit� particolari di documentazione

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Il codice di rito contempla anche modalit� di documentazione degli atti diverse dalla scrittura.

In base all'art. 134 c.p.p., infatti, quando il verbale � redatto in forma riassuntiva dev'essere accompagnato anche dalla riproduzione fonografica.

Se il giudice ritiene insufficiente tale tipo di verbalizzazione, pu� anche disporre la registrazione audiovisiva dell'attivit�, ma solo qualora la ritenga assolutamente indispensabile.

Quest'ultima modalit�, peraltro, � sempre consentita se ne � oggetto le dichiarazione della persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilit�, al fine di consentire un celere espletamento della prova.

Di regola, le registrazioni fonografiche e audiovisive vengono trascritte, ma il giudice pu� disporre diversamente se le parti vi consentono.

Il verbale d'udienza del dibattimento

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Come anticipato, la redazione del verbale di udienza nel dibattimento � disciplinata da ulteriori norme.

In base all'art. 480 c.p.p., oltre al luogo e alla data, nel verbale d'udienza penale vanno indicate le generalit� dei giudici, del p.m., dell'imputato, delle altre parti e dei loro difensori.

Nel verbale vanno descritte le attivit� svolte in udienza, le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori e i provvedimenti dati oralmente dal presidente.

Inoltre vanno riportate anche le dichiarazioni per le quali le parti facciano richiesta.

Al verbale dell'udienza di dibattimento vanno inoltre allegati i provvedimenti del giudice pubblicati in udienza e le memorie scritte delle parti.

Il verbale cos� formato viene, infine, sottoscritto in ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto e vistato dal presidente, per poi essere inserito nel fascicolo del dibattimento.

Per approfondimenti, vi invitiamo a consultare le nostre guide generali sugli atti del giudice nel procedimento penale e sul verbale di udienza in ambito civile.


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