Data: 07/02/2021 10:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

L'uso dei beni comuni

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Secondo l'art.1117 c.c., salvo che il contrario non risulti dal titolo specifico (regolamento contrattuale, atto di acquisto, usucapione o testamento), sono considerati beni comuni dei proprietari delle singole unit� immobiliari (anche se aventi diritto a godimento periodico) i seguenti beni:

  • tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come ad esempio il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i corili e le facciate;
  • le aree che sono destinate al parcheggio, i locali per i servizi comuni come la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditori e i sottotetti destinati all'uso comune;
  • le opere, le istallazioni e i manufatti di qualunque genere che sono destinati all'uso comune. Rientrano in questa categoria: gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, l'energia elettrica, il riscaldamento e il condizionamento dell'aria

L'indivisibilit� delle parti comuni

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Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, salvo l'ipotesi in cui la stessa possa farsi senza rendere pi� incomodo l'uso della cosa a ciascun soggetto condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (art.1119 c.c.).

Tutela delle distinzioni d'uso

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L'art.1117 c.c. stabilisce che, in caso di attivit� che incidono in modo negativo e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore, ma anche i singoli condomini, possono diffidare "l'esecutore" e convocare l'assemblea.

L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti la met� del valore dell'edificio, pu� porre fine alla violazione e, in caso di necessit�, avviare un'azione giudiziaria.

La diffida nei confronti del soggetto cha ha realizzato la modifica ritenuta dannosa pu� essere richiesta in via giudiziale anche quando la delibera assembleare dia esito negativo.

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