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Data: 07/02/2021 10:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero L'uso dei beni comuni[Torna su]
Secondo l'art.1117 c.c., salvo che il contrario non risulti dal titolo specifico (regolamento contrattuale, atto di acquisto, usucapione o testamento), sono considerati beni comuni dei proprietari delle singole unit� immobiliari (anche se aventi diritto a godimento periodico) i seguenti beni:
L'indivisibilit� delle parti comuni[Torna su]
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, salvo l'ipotesi in cui la stessa possa farsi senza rendere pi� incomodo l'uso della cosa a ciascun soggetto condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (art.1119 c.c.). Tutela delle distinzioni d'uso[Torna su]
L'art.1117 c.c. stabilisce che, in caso di attivit� che incidono in modo negativo e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore, ma anche i singoli condomini, possono diffidare "l'esecutore" e convocare l'assemblea. L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti la met� del valore dell'edificio, pu� porre fine alla violazione e, in caso di necessit�, avviare un'azione giudiziaria. La diffida nei confronti del soggetto cha ha realizzato la modifica ritenuta dannosa pu� essere richiesta in via giudiziale anche quando la delibera assembleare dia esito negativo. Vai alla guida Le parti comuni del condominio |
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