Data: 05/02/2021 12:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

Le parti comuni del condominio

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Il tema della rinuncia alle parti comuni � uno dei temi pi� discussi e spinosi in tema di rapporti condominiali.

Prima di analizzarlo, riportiamo il testo della norma che regola i diritti dei partecipanti sulle parti comuni, ovverosia l'art. 1118 c.c. che cos� dispone:

"1.Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, � proporzionale al valore dell'unit� immobiliare che gli appartiene.

2.Il condomino non pu� rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.

3.Il condomino non pu� sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unit� immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.

4.Il condomino pu� rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma".

La norma ribadisce il carattere strumentale del condomino sulle parti comuni dell'edificio rispetto, ad esempio, agli appartamenti (che sono di propriet� esclusiva dei singoli condomini), introducendo un rapporto di proporzionalit� che si instaura tra il diritto di propriet� di ciascun condomino e il valore dell'unit� immobiliare che gli appartiene.

Questo principio, in ogni caso, pu� essere superato da un titolo autonomo.

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Rinuncia alla propriet�

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L'articolo 1118 c.c. sancisce a chiare lettere che il condominio non pu� rinunciare al suo diritto sulle parti comuni e che, di conseguenza, non pu� sottrarsi neanche all'obbligo di contribuire alle spese per la loro conservazione.

Rinuncia all'uso

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Occorre tuttavia distinguere la rinuncia alla propriet� dalla rinuncia all'uso.

Se, infatti, la rinuncia alla propriet� � sempre inammissibile, quella all'uso � stata ammessa a determinate condizioni che andiamo ad elencare:

  • il regolamento condominiale contrattuale non deve vietare tale rinuncia;
  • tale decisione non deve recare alcun danno all'uso degli altri condomini;
  • pur cessando di pagare il consumo della cosa comune, il condomino deve continuare a contribuire alle spese per la sua conservazione.


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