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Data: 31/01/2021 10:00:00 - Autore: Alberto RampanelliTrentadue furti sono abituali?[Torna su]
Con la sentenza 35910/2020, depositata lo scorso 15 dicembre 2020 e qui sotto allegata, la Corte di cassazione, quinta sezione penale, è intervenuta nuovamente sugli incerti confini definitori del comportamento abituale, criterio ostativo all'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, disciplinata all'art. 131-bis cod. pen. Più precisamente, nella sentenza in commento la Cassazione ha escluso possa qualificarsi quale comportamento abituale l'annoverare trentadue precedenti penali specifici lontani, nel tempo, rispetto all'ultima condotta contestata. La Corte ha affermato che il giudice di merito non può identificare il requisito dell'abitualità attraverso un automatismo: in presenza di azioni seriali, occorre soppesare la frequenza temporale delle ripetute violazioni commesse dall'imputato. Il lasso temporale ampio rileva?[Torna su]
Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole - dal giudice di prime cure - del tentato furto di un giocattolo in danno di un supermercato. La contestata recidiva, reiterata e specifica, è stata valutata equivalente all'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, con conseguente condanna a pena di giustizia. Il giudice del gravame riteneva il "curriculum" criminale dell'imputato indicativo di una sua spiccata abitualità a delinquere, e per tale ragione negava l'applicabilità dell'esimente. Il difensore ricorreva con un unico motivo per cassazione, denunciando l'omessa valutazione dell'ampio lasso temporale intercorso tra i precedenti penali dell'imputato (protrattisi fino al 2005) e la data di commissione del fatto sub iudice (2 aprile 2016). Il casellario giudiziale non basta[Torna su]
La portata innovativa della sentenza attiene al requisito del comportamento abituale. Secondo l'orientamento maggioritario, confermato dalla pronuncia delle Sezioni Unite, la condotta dell'agente si considera abituale quando egli ha commesso almeno due illeciti, oltre a quello preso in esame (Cass. pen., sez. un., sent. 13681/2016). Ciò al fine di escludere i comportamenti seriali dall'ambito applicativo dell'esimente. Un distinto orientamento ha poi allargato le maglie della giurisprudenza, giungendo a riconoscere l'esimente in presenza di più reati uniti dal vincolo della continuazione, non ritenendoli per ciò solo espressivi del carattere seriale delle azioni criminose (Cass. pen., sez. II, sent. 19932/2017). Inoltre, sulla scorta della pronuncia della Corte costituzionale n. 185 del 2015 – che dichiarava illegittima l'obbligatorietà della recidiva per i delitti indicati all'art. 407, comma 2, lett. a del cod. proc. pen. – si è escluso ogni automatismo valutativo. Tornando alla nostra analisi, il diniego di tale beneficio non può essere motivato unicamente sulla base delle iscrizioni presenti nel certificato del casellario giudiziale del prevenuto. Occorre, invece, che il giudice di merito valuti il tempo di commissione e la frequenza dei precedenti reati. Alla luce di tali risultanze, va determinato se il fatto per cui si procede è espressione di una situazione episodica, oppure è sintomatico della capacità a delinquere del prevenuto. Il dato temporale non è un elemento neutrale rispetto alla reiterazione di azioni criminose. Qualora il giudice intenda escludere l'esimente, ha l'onere di indicare quali elementi lo hanno indotto a considerare la condotta dell'agente espressione di un agire criminoso seriale. In assenza di tale presupposto, l'imputato potrà beneficiare della causa di non punibilità, sebbene abbia commesso più reati della stessa indole. Nel caso di specie la Corte, mancando un'adeguata motivazione sul punto, ha annullato la sentenza impugnata, rinviando il caso al giudice di appello affinché proceda ad un nuovo esame. Alberto Rampanelli, Dottore in Giurisprudenza, Università di Trento - dralberto.jus@gmail.com |
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