Data: 26/01/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Violato il diritto al rispetto della vita privata di una mendicante

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Una mendicante, trovata a fare l'elemosina a Ginevra viene condannata a pagare una multa di 500 franchi svizzeri e poi incarcerata per 5 giorni per non essere riuscita a versare l'importo della multa.

Evidente per la CED la violazione dell'art. 8 della Convenzione, che tutela il diritto al rispetto della vita privata. Nella sentenza emessa il 19 gennaio 2021 sul ricorso n. 14065/2015 (sotto allegata in lingua francese) la ricorrente, analfabeta e proveniente da una famiglia molto povera, non aveva lavoro e non beneficiava di alcuna prestazione sociale. L'elemosina era l'unico modo per sopravvivere, per cui, trovandosi in una situazione di estrema vulnerabilit�, doveva esserle permesso di chiedere aiuto elemosinando, per soddisfare i suoi bisogni primari.
Per la CEDU inoltre la sanzione comminata non � proporzionata e non si rivela idonea a combattere la criminalit� organizzata o a tutelare i diritti dei passanti, dei soggetti residenti e dei negozianti.

L'elemosina � l'unico modo per soddisfare i bisogni primari

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La mendicante in questione � una cittadina rumena, appartenente alla comunit� rom. Dal 2011, non riuscendo a trovare lavoro inizia a chiedere aiuto un'associazione di beneficenza di Ginevra.
Colta in diverse occasioni a chiedere l'elemosina, viene sanzionata diverse volte, ma non riuscendo a pagare, ricorre in Tribunale, che per� la dichiara responsabile di accattonaggio, condannandola a pagare una multa di 500 euro e in caso di mancato pagamento a scontare una pena detentiva di 5 giorni in carcere. La donna ricorre alle autorit� locali competenti, ma il suo ricorso viene respinto, sconta cos� la pena carceraria di 5 giorni nella prigione di Champ-Dollon.

Ricorre cos� alla CEDU, lamentando la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea, perch� impedirle di elemosinare costituisce una violazione del diritto a vedere rispettata la propria vita privata. Per la donna non poter chiedere l'elemosina non le d� la possibilit� di provvedere ai suoi bisogni essenziali di vita. Ella lamenta inoltre la violazione del suo diritto di espressione perch� non potendo chiedere aiuto non le � possibile trasmettere la sua situazione di povert�. Non solo ella ritiene di essere stata vittima, in virt� del combinato disposto dell'art. 8 dell'art. 14 della Convenzione, di discriminazione a causa della sua condizione socio economica.

Punire con una multa chi chiede l'elemosina penalizza in modo indiscriminato

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La CEDU adita dalla mendicante cos� decide. Per la Corte la legge penale, punendo con una multa chi chiede l'elemosina, penalizza in modo indiscriminato chi pratica questa attivit�. Considerata poi la situazione di grave disagio economico e sociale della donna, deve esserle consentito di praticare l'accattonaggio perch� per lei rappresenta l'unico modo per sopravvivere.


Troppo severa poi la pena irrogata, inefficace a contrastare fenomeni di criminalit� organizzata e a tutelare passanti, residenti e negozianti. La donna � stata punita per una condizione che non ha scelto, per cui la pena inflitta ha leso la sua dignit� e ha compromesso la stessa essenza di quanto sancito dall'art. 8 della Convenzione Europea.


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