Data: 16/02/2021 10:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero

Chi pu� aprire una societ� agricola

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Le societ� agricole sono delle particolari societ� che possono assumere tutte le varie vesti sociali, ma che possono aprire solo in presenza di tre requisiti necessari: due requisiti di carattere formale e uno di natura sostanziale.

Vediamo quali sono.

Oggetto della societ� agricola

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Il primo requisito (formale) necessario per poter aprire una societ� agricola � che questa deve avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attivit� ad essa connesse.

Si tratta delle attivit� elencate dall'art.2135 c.c. e sono: la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento di animali e tutte le attivit� connesse.

Si precisa che, secondo l'art.2135 c.c., per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si devono intendere tutte le attivit� volte alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci (salmastre o marine).

Per quanto riguarda le attivit� connesse ci si riferisce alle attivit� dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o del bosco o anche dall'attivit� di animali. Possono essere attivit� connesse anche l'esercizio di un agriturismo oppure la fornitura di beni o servizi che si sostanziano nell'utilizzo di attrezzature o risorse dell'azienda agricola.

L'articolo 36, comma 8, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, nel modificare l'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha precisato che non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attivit� agricole le attivit� commerciali, industriali, ipotecarie e immobiliari a patto che siano finalizzate a migliorare l'attivit� agricola. Per questo motivo, secondo la circolare 50/E 2010 dell'Agenzia Entrate, la societ� che effettui attivit� di locazione, comodato e affitto di immobili per uso abitativo, oppure di terreni e fabbricati a uso strumentale delle attivit� agricole, resta agricola se queste attivit� sono marginali, con entrata non superiori al 10% del ricavo complessivo.

Ragione sociale

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Il secondo requisito necessario affinch� si possa costituire una societ� agricola riguarda la denominazione o la ragione sociale: il legislatore ha previsto la possibilit� per tutte le societ� di potersi qualificare come societ� agricola, purch� ci� risulti espressamente dalla ragione o dalla denominazione sociale.

Requisiti specifici per tipo societario

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L'ultimo requisito richiesto per la costituzione di una societ� agricola si differenzia in base al modello societario prescelto.

Per quanto riguarda le societ� di persone, � richiesto che almeno uno dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto (CD). I restanti soci non devono essere necessariamente agricoltori, indipendentemente dal loro numero. Nel caso in cui si tratti di societ� in accomandita semplice (s.a.s.), almeno un socio accomandatario deve essere qualificabile come imprenditore agricolo professionale.

Se si tratta di societ� di capitali, il requisito dell'imprenditore agricolo professionale o del coltivatore diretto deve essere posseduto da almeno un amministratore. Vista la possibilit� che, nelle societ� di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una societ� agricola in cui nessuno dei soci � un agricoltore. Anche nel caso in cui la societ� sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti permette alla societ� di maturare la qualifica di societ� agricola e l'accesso alle agevolazioni connesse.

Nelle societ� cooperative, infine, � richiesto che almeno un amministratore, che sia anche socio, abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.

Specifichiamo che secondo l'art. 1 comma 3-bis, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo professionale pu� essere apportata dall'amministratore a una sola societ�, per evitare quella che potrebbe essere la fittizia creazione di cariche amministrative al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle societ� agricole.

Il ruolo dell'amministratore

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Sulla figura dell'amministratore e dei suoi requisiti per poter costituire una societ� agricola si � espressa l'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale dell'Emilia Romagna con l'interpello n. 909-216/2006, prot. 909-32505/2006.

In particolare si � chiarito che l'amministratore che possiede i requisiti di IAP o CD consente la qualificazione della societ� come "agricola" nelle sole societ� di capitali e cooperative. Per quanto riguarda la societ� di persone, la qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto deve essere presente in capo ad almeno uno dei soci.

La differenza fondamentale che deve essere sempre tenuta a mente sta nel fatto che, nelle societ� di persone, il socio qualificato come IAP o CD pu� non essere amministratore ma garantire comunque il requisito sostanziale alla societ� agricola.


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