Data: 24/01/2021 12:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Regolamento Covip adesione pensioni complementari

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Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2021 è stata pubblicato la delibera della Covip (Commissione di vigilanza sui fondi pensioni) del 22 dicembre 2020, che ha dettato le regole sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari (sotto allegata). Vediamo di cosa si tratta.

Ambito di applicazione del regolamento

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Le regole contenute nella delibera si applicano ai fondi pensione negoziali, a quelli aperti, ai piani individuali pensionistici (PIP) e ai fondi pensione di cui all'art. 20, comma 1, del dlgs n. 252/2005 in regime di contribuzione definita, o con una sezione a contribuzione definita.

Alle forme pensionistiche dell'Unione europea (art. 15-ter del decreto n. 252/2005) le cui adesioni vengono raccolte in Italia si applicano le regole contenute nel decreto in quanto compatibili.

Come vengono raccolte le adesioni

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Chi desidera aderire alle forme pensionistiche sopra individuate, può farlo solo compilando un modulo apposito, parte integrante della Nota informativa, che deve essere compilato in ogni sua parte. Prima però deve ricevere gratuitamente "Le Informazioni chiave per l'aderente" della Nota informativa e dell'appendice Informativa sulla sostenibilità.

Chi aderisce già a una forma pensionistica complementare deve anche compilare la scheda "I costi" al fine di effettuare un confronto con la forma pensionistica che si va a proporre.

Le adesioni ai fondi pensione preesistenti sopra indicati possono essere raccolte nelle sedi del fondo, nelle sedi dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi dei patronati a ciò incaricati dal fondo "negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive e dei patronati (...) ovvero attività promozionali del fondo pensione e infine mediante sito web."

La raccolta delle adesioni ai fondi pensione aperti e ai PIP può avvenire nelle sedi legali o nelle dipendenze dei soggetti istitutori o avvalendosi delle reti di distribuzione utilizzabili nel settore di appartenenza.

Le adesioni ai fondi pensione aperti su base collettiva, possono essere raccolte invece anche negli stessi luoghi visti per l'adesione ai fondi preesistenti e anche in questo caso anche tramite sito web.

Conferimento taciti Tfr e altre modalità di adesione

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Regole particolari sono previste per l'adesione alle forme pensionistiche complementari che derivano dal conferimento tacito del Tfr ai sensi dell'art. 8, comma 7, lettera b), del decreto n. 252/2005. In questo caso sono i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti che comunicano all'aderente l'adesione, informandolo anche "della possibilità di usufruire delle eventuali contribuzioni a carico del datore di lavoro previste dagli accordi istitutivi della forma stessa, subordinatamente al versamento del contributo a proprio carico."

Regole particolari sono previste anche per adesioni previste dalla contrattazione collettiva o da norme di legge, che non richiedono un'esplicita manifestazione di volontà da parte di chi aderisce. In questo caso i fondi pensioni informano l'aderente dell'avvenuta adesione e degli ulteriori flussi di finanziamento che può attivare. Queste comunicazioni vengono accompagnate dall'invio dei seguenti documenti: nota informativa, appendice informativa sulla sostenibilità e modulistica necessaria per attivare ulteriori flussi di finanziamento o per modificare il comparto.

I fondi pensione negoziali/preesistenti e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti forniscono a chi aderisce anche le indicazioni relative alle modalità di acquisizione, le informazioni integrative della nota informativa, i documenti statutari o regolamentari e ogni altra informazione utile ad garantire la conoscenza dei meccanismi di funzionamento del fondo pensione, così come i diritti e gli obblighi derivanti dall'adesione.

Collocamento mediante sito web

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Il collocamento mediante sito web prevede, prima di formalizzare l'adesione al fondo, l'acquisizione da parte dell'aderente della parte I delle informazioni chiave, la nota informativa per i potenziali aderenti e l'appendice "Informativa sulla sostenibilità."

L'interessato deve essere anche informato del fatto che ha il diritto di recedere e come può esercitare questo diritto.

Detta documentazione può essere ricevuta in formato cartaceo o elettronico su supporto durevole. Tutta la procedura di adesione deve avvenire con la massima trasparenza e deve fornire all'aderente tutte le informazioni necessarie per eseguire le varie fasi e correggere eventuali errori.

Non è consentita l'adesione a mezzo sito web senza il consenso espresso del soggetto interessato, che viene conservato da chi gestisce la pensione complementare.

Anche in questo caso l'adesione si formalizza con la compilazione e la firma di un modulo apposito.

Diritto di recesso

Chi desidera recedere ha 30 giorni, che decorrono dalla data in cui l'adesione è conclusa, senza costi. Per recedere è necessario inviare una raccomandata a/r o altri mezzi elettronici da cui risulti con certezza la data della ricezione. Entro 30 giorni dal ricevimento, chi ha esercitato il diritto di recesso ottiene il rimborso delle somme già versate, al netto delle spese.

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