Data: 17/03/2021 13:00:00 - Autore: Marco Sicolo

La perquisizione come mezzo di ricerca della prova

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La perquisizione � uno dei mezzi di ricerca della prova previsti dal codice di procedura penale, al pari dell'intercettazione, del sequestro e dell'ispezione, e condivide con quest'ultima la natura di atto a sorpresa, cio� da eseguirsi senza essere anticipato da avvisi o avvertimenti destinati ai soggetti interessati.

A differenza dell'ispezione, che � finalizzata al rinvenimento di tracce ed altri effetti materiali del reato, la perquisizione ha un obiettivo pi� specifico, essendo finalizzata a rinvenire:

  • il corpo del reato
  • altre cose pertinenti al reato
  • la persona dell'imputato o dell'evaso da arrestarsi

Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro ai fini della loro idonea conservazione, in vista della fase dibattimentale in cui si addiviene all'assunzione delle prove.

Perquisizione personale

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Pi� nel dettaglio, la perquisizione personale pu� essere disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che il corpo del reato o altra cosa pertinente sia occultata sulla persona da sottoporre ad accertamento.

Il soggetto che dev'essere sottoposto a perquisizione personale ha diritto di farsi assistere da una persona di sua fiducia, sempre che questa sia prontamente rintracciabile.

La perquisizione dev'essere eseguita nel rispetto della dignit� e del pudore della persona. � evidente che la disciplina di tale mezzo di ricerca della prova � modellata in modo da conciliarsi il pi� possibile con il rispetto dell'inviolabilit� della persona, sancito dall'art. 13 della nostra Costituzione.

Prima di iniziare la perquisizione personale, al soggetto da perquisire � consegnata una copia del provvedimento che ha disposto il mezzo di prova.

Perquisizione locale

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La perquisizione locale, invece, � disposta quando vi sia fondato motivo di rinvenire il corpo del reato, le cose pertinenti al reato o la persona dell'imputato o dell'evaso in un determinato luogo.

Anche in tal caso, all'imputato o al soggetto che ha la disponibilit� del luogo da sottoporre a perquisizione viene consegnata copia del provvedimento che ha disposto il mezzo di prova.

In occasione della perquisizione locale, l'autorit� giudiziaria pu� disporre la perquisizione personale dei presenti e pu� vietarne l'allontanamento e ordinarne la riconduzione coattiva sul posto.

Anche la disciplina della perquisizione locale sconta la necessit� di conciliarsi con il dettato costituzionale, e in particolare con l'inviolabilit� del domicilio di cui all'art. 14 Cost. In quest'ottica, l'art. 251 c.p.p. prevede che la perquisizione in un'abitazione pu� tenersi, salvo motivi urgenti, soltanto dalle ore sette alle venti.

Una disposizione particolare, introdotta di recente nel corpo dell'art. 247 c.p.p. (comma 1-bis), riguarda la perquisizione di un sistema informatico o telematico, che pu� essere disposta quando vi sia fondato motivo di ritenere che al suo interno possano esservi dati o informazioni pertinenti al reato. In tal caso devono essere adottate le misure tecniche necessarie per garantire la corretta conservazione dei dati e impedirne l'alterazione.

Forma del provvedimento

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Il provvedimento con cui si dispone una perquisizione ha la forma del decreto motivato e pu� essere adottato dal p.m. nella fase delle indagini preliminari o dal giudice nella fase del dibattimento.

La perquisizione pu� essere compiuta direttamente dall'autorit� giudiziaria, ma quest'ultima ha facolt� di delegarne l'esecuzione agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Consegna della cosa

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Quando viene ricercata una cosa determinata, in alternativa alla perquisizione � possibile richiedere la consegna della cosa. In caso di esito positivo, se non � ritenuta utili ad ulteriori fini, la perquisizione non viene effettuata.

Il codice prevede anche una specifica disposizione che autorizza l'autorit� giudiziaria a procedere a perquisizione presso una banca, qualora questa si rifiuti di permettere l'esame di atti, documenti e software, finalizzato al rinvenimento di cose da sottoporre a sequestro o all'accertamento di altre circostanze utili alle indagini.


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