Data: 31/01/2021 16:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Consegna farmaci senza ricetta: farmacista sanzionata

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La Cassazione con l'ordinanza n. 1420/2021 (sotto allegata) conferma la sentenza che ha rigettato l'opposizione di una farmacista a un'ordinanza ingiunzione con cui la Regione le ha irrogato una sanzione per la consegna di farmaci senza la necessaria e preventiva ricetta. La ricorrente non è riuscita a dimostrare che nel caso di specie esistevano le condizioni richieste dalla legge per effettuare la consegna anticipata dei farmaci.

Tutto ha inizio quando la Regione sanziona la farmacista per aver ceduto 82 medicinali per i quali è prevista la prescrizione medica, senza ricetta, in violazione dell'art. 148 comma 7 e 88 del dlgs n. 219/2006. La farmacista si oppone all'ordinanza ingiunzione e il Tribunale la accoglie, ritenendo che parte opponente avesse solo anticipato la consegna dei farmaci, senza peraltro riscuotere il ticket o il prezzo al momento della consegna, in attesa della prescrizione medica, per regolarizzare l'avvenuta cessione.

La Regione però appella la sentenza e il giudice del gravame lo accoglie, condannando la farmacista a pagare le spese del doppio grado di giudizio.

Per la farmacista l'unica violazione commessa è la mancata tenuta del registro

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La farmacista a questo punto ricorre in Cassazione sollevando due motivi.

  1. Con il primo lamenta la violazione o falsa applicazione della normativa che la farmacista avrebbe violato perché la Corte d'Appello non ha rilevato l'insussistenza della condotta illecita nel caso di specie, visto che la stessa si è limitata ad anticipare solo la consegna del farmaco, senza neppure percepirne il prezzo e quindi senza realizzare la vendita. L'unico illecito che il giudice avrebbe potuto contestarle è la mancata tenuta del registro in cui riportare le consegne anticipata dei farmaci in casi di necessità e urgenza e in presenza di determinate condizioni.
  2. Con il secondo invece lamentala mancata applicazione da parte della Corte di Appello dei benefici del cumulo giuridico e della continuazione.

Non provate le condizioni nelle quali la legge ammette la consegna senza ricetta

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1420/2021 dichiara il ricorso inammissibile fornendo le seguenti motivazioni.

Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché l'art. 2 del decreto del Ministero della Salute del 31.03.2008 prevede la consegna anticipata del farmaco senza ricetta solo se è necessario garantire la prosecuzione del trattamento a pazienti affetti da patologie tassativamente indicate, che devono risultare da ricette mediche precedenti contenenti la prescrizione dello stesso farmaco e da un documento sanitario che attesta la patologia, da una ricetta scaduta da non più di 30 giorni o dalla conoscenza diretta della patologia e del relativo trattamento medico da parte del farmacista.

Il successivo art. 3 ammette la consegna anticipata del farmaco anche quando il paziente riesce a dimostrare di essere sottoposto a un trattamento che non può essere interrotto, se il farmacista dispone di ricette con data certa da cui desumere la continuità della prescrizione o se il paziente esibisce una confezione del farmaco danneggiata o inutilizzabile.

L'art. 4 infine ammette la consegna anticipata del farmaco rispetto alla ricetta se il paziente esibisce dimissioni ospedaliere anteriori di due giorni al massimo da cui risulta la prescrizione o la raccomandazione di continuare la cura con il farmaco indicato.

In ogni caso il farmacista deve informare il cliente che la consegna anticipata è una procedura eccezionale, informare il medico curante e annotare l'operazione nell'apposito registro.

Nel caso di specie invece la consegna è avvenuta senza rispettare le condizioni sopra descritte e in assenza delle cautele richieste dagli artt. 5 e 7 dello stesso decreto.

La farmacista nel caso di specie ha infatti solo dichiarato di non essere in possesso del registro in cui annotare i farmaci consegnati anticipatamente rispetto alla ricetta, ma non ha provato la sussistenza delle condizioni che legittimano questa procedura.

Inammissibile anche il secondo motivo del ricorso con cui la farmacista ha chiesto l'applicazione al suo caso dei benefici del cumulo giuridico (previsto dall'art. 8 del della legge n. 689/1981 visto che non le è stato riconosciuto il concorso formale delle violazioni commesse) e della continuazione ai sensi dell'art. 81 del c.p. perché l'istituto del cumulo può essere applicato agli illeciti in materia previdenziale e fiscale, mentre quello della continuazione è applicabile solo ai reati e non agli illeciti amministrativi.


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