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Data: 07/03/2007 - Autore: www.miolegale.it A norma dell'art. 1124 c.c. 1 comma «Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo ».Per giurispridenza pressochè costante tale criterio va applicato anche ai costi per la pulizia delle scale in quanto trattasi di voce di spesa che può essere ricondotta nella manutenzione. Talvolta, come nel caso di specie in cui quattro dei cinque piani di un condominio sono adibiti ad albergo ed un unico piano a civile abitazione, si è tuttavia posto il problema dell'equità del criterio di cui sopra se l'uso che i diversi condomini fanno delle scale è effettivamente disomogeneo.Tanto in primo grado quanto in appello è stato ritenuto ....leggi tutto.... Consulenza legale online su MioLegale.it |
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