Data: 07/03/2007 - Autore: www.miolegale.it
A norma dell'art. 1124 c.c. 1 comma �Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa � ripartita tra essi, per met� in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra met� in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo �.Per giurispridenza pressoch� costante tale criterio va applicato anche ai costi per la pulizia delle scale in quanto trattasi di voce di spesa che pu� essere ricondotta nella manutenzione. Talvolta, come nel caso di specie in cui quattro dei cinque piani di un condominio sono adibiti ad albergo ed un unico piano a civile abitazione, si � tuttavia posto il problema dell'equit� del criterio di cui sopra se l'uso che i diversi condomini fanno delle scale � effettivamente disomogeneo.Tanto in primo grado quanto in appello � stato ritenuto ....leggi tutto.... Consulenza legale online su MioLegale.it
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