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Data: 06/03/2007 - Autore: Francesca Romanelli Può escludersi ogni e qualsiasi responsabilità per negligenza dei sanitari di un Ente Ospedaliero, quando in ordine a tale aspetto della vicenda parte attrice non ha dedotto alcuna prova, "né può pensarsi di poter delegare un simile accertamento ad un consulente tecnico senza violare il principio di cui al primo comma dell'art. 2697 c.c.". E' quanto ha osservato il Tribunale di Chieti a scioglimento di una riserva (Ord. 16 maggio 2006) assunta in merito alle richieste istruttorie avanzate dalle parti nelle rispettive memorie ex art. 184 c.p.c. in un giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni proposta da una donna nei confronti di un Ente Ospedaliero per avere contratto nel 1984 l'epatite C a seguito di emotrasfusione. Nel rigettare la richiesta di CTU e nel ritenere, quindi, tra le altre cose la causa matura per la decisione il giudice di merito ha preso atto in particolare del fatto che "l'attrice non aveva proposto alcuna prova diretta a dimostrare il pur dedotto comportamento negligente dei sanitari dell'Ospedale Civile nel praticarle una trasfusione di plasma fresco, ma si era limitata ad insistere che venisse disposta CTU diretta ad accertare l'esistenza della malattia (epatite HCV), il nesso di causalità tra la stesa e la trasfusione praticatale nonché la conseguenza della malattia contratta in termini di danno biologico". |
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