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Data: 04/02/2021 11:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
Reato di maltrattamenti per il docente che offende l'alunno[Torna su]
Integra il reato di maltrattamenti e non di abuso dei mezzi di correzione umiliare e offendere sistematicamente un alunno di fronte ai compagni. La violenza psicologica gratuita, se perpetrata metodicamente, integra sempre il reato di maltrattamenti, anche se si adducono ragioni educative. Queste le conclusioni della Cassazione, che con la sentenza n. 3459/2021 ha posto fine alla vicenda che si va a illustrare. Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano un insegnante per il reato di maltrattamenti ai danni di un suo alunno. L'imputato è responsabile di avere umiliato e offeso il minore, dodicenne all'epoca dei fatti, apostrofandolo abitualmente con epiteti e frasi offensive e scurrili di fronte a tutta la classe. Abuso dei mezzi di correzione[Torna su]
Il docente però contesta la sentenza ricorrendo in Cassazione, innanzi alla quale solleva i seguenti motivi.
I difensori in seguito depositano altri motivi per ribadire la rilevanza delle testimonianze di due alunni, svalutate in sentenza, perché imprecise e per rimarcare l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'unico compagno di classe, che ha testimoniato contro il docente. Condanna per il docente che da del deficiente all'alunno[Torna su]
La Corte di Cassazione adita, con la sentenza n. 3459/2021 dichiara il ricorso del docente inammissibili per le seguenti ragioni. Con il primo motivo il professore chiede in pratica una rivalutazione dei fatti su cui ci sono già espressi i giudici di merito e che è un'attività notoriamente preclusa in sede di legittimità. Il docente contesta infatti la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, alcune delle quali, oggetto di contestazione, assumono un'incidenza di rilievo primario nell'argomentazione. Infondato invece il secondo motivo con cui si contesta l'attribuzione del reato di maltrattamenti, in quanto, come già chiarito in passato: "L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'art. 571 c.p., consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate. L'uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:
Evidente come nel caso di specie non si sono realizzate le condotte appena descritte, quanto piuttosto condotte improntate a violenza, la quale, sia essa fisica che psicologica "non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572, c.p." Ora, poiché è stato provato che il docente era solito apostrofare l'alunno con termini obiettivamente offensivi, come "fetente" e "deficiente", di fronte ai compagni di classe e durante le lezioni e stante l'evidente assenza di una finalità correttiva, per la Cassazione la qualificazione di maltrattamenti deve ritenersi corretta. Leggi anche: - Cassazione: carcere per la maestra che manda l'alunno in una stanza buia - Cassazione: dare uno schiaffo all'alunno è maltrattamento - Reato di maltrattamenti per la maestra che usa violenza reiterata |
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