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Data: 01/02/2021 12:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Scout Speed: necessaria la preventiva segnalazione[Torna su] Anche i dispositivi "Scout Speed" richiedono apposita preventiva segnaletica, mediante cartelli amovibili posti ad adeguata distanza dal punto di rilevamento, allo scopo di notiziare preventivamente l'utenza stradale di tale modalità dell'accertamento elettronico, dinamico e temporaneo ed evitare che l'automobilista, trovandosi a "sorpresa" di fronte alla pattuglia, possa frenare di colpo, a ridosso dell'apparecchiatura, con il rischio di provocare incidenti, anche gravi, come i tamponamenti a catena. Trattasi di un obbligo specifico e inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell'utenza stradale, la cui violazione si riverbera sulla legittimità degli accertamenti, determinando la nullità di quelli "a sorpresa". L'installazione dei vari sistemi elettronici di controllo della velocità, infatti, si propone sia di rendere effettiva la prevenzione degli incidenti, sia di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione, che dev'essere guidata da principi di trasparenza, legalità ed imparzialità, evitando un uso "distorto" del potere. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Fondi, nella sentenza n. 499/2020 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un conducente, vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, contro l'ordinanza ingiunzione prefettizia inerente un verbale di accertamento per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite dispositivo Scout Speed. Coglie nel segno la censura circa la mancanza di segnaletica stradale di "presegnalazione" del punto di rilevamento. Rilevamento elettronico di velocità e presegnalazione[Torna su] Il magistrato onorario rammenta come, nel caso esaminato, trovi applicazione la c.d. Direttiva Minniti (D.M. del 15/08/2017), la quali, ispirandosi alla disciplina della precedente c.d. Circolare Maroni (D.M. del 14/08/2009), "chiarisce che l'impiego delle apparecchiature di controllo deve avvenire nel rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di previsione". Dagli atti emerge come la Polizia Locale abbia predisposto saltuariamente controlli del rispetto dei limiti di velocità sulla strada dove il ricorrente è stato multato, contemporaneamente in entrambi i sensi di marcia, mediante l'apparecchiatura Scout Speed, non utilizzando tuttavia alcuna informativa per gli utenti della strada e, quindi, omettendo in toto qualsivoglia funzione 'persuasiva". Un modus operandi ritenuto in contrasto con i principi costituzionali di trasparenza, legalità e imparzialità che devono guidare il buon andamento della pubblica amministrazione. Difatti, mancando ogni forma di presegnalazione, l'utente della strada si ritrova sottoposto a controlli "a sorpresa" che non rispettano la ratio legis di tali controlli della velocità, finalizzati, invece, a fare rispettare il limite velocità imposto, specialmente, in 'punti critici" e non a "sorprendere" in flagranza di condotta antigiuridica il cittadino e sanzionarlo. Autovelox: la ratio della preventiva informazione[Torna su] Ulteriore conferma giunge, secondo l'articolata motivazione del Giudice di Pace, dall'art. 142, comma 6 bis, del Codice della Strada, a norma del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi le cui modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno. Ciò in quanto la finalità della norma è proprio quella garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti con strumenti idonei ad "orientare" la condotta di guida degli utenti (cfr. Cass. 7419/2009, ma anche la più recente Cass. 5997/2014). Anche la giurisprudenza di legittimità ha confermato come la "ratio" della preventiva informazione in questione, secondo le modalità indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti ministeriali) sia rinvenibile "nell'obbligo di civile trasparenza gravante sulla P.A., il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall'intento della 'sorpresa ingannevole' dell'automobilista indisciplinato in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l'utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico". Detta lettura trova ulteriore conforto nella disciplina contenuta nella L. n. 168/2002, di conversione del D.L. 121/2002. Anche gli Scout Speed vanno segnalati[Torna su] Dai principi esposti consegue, dunque, che "ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi necessaria la preventiva idonea segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili" e ciò vale anche per gli autovelox "mobili", non fissi e dinamici, utilizzati dagli agenti di polizia, come confermato dalla dalla Circolare del 7 agosto 2017 del Ministero dell'Interno, con l'ausilio di appositi cartelli amovibili di preavviso, situati a terra e ad adeguata distanza, chiari e ben visibili da tutti. Si tratta dei segnali temporanei poggiati semplicemente a terra dagli agenti ad adeguata distanza dal punto di rilevamento. Inoltre, secondo il magistrato onorario, "nel caso in cui siano già presenti sulla strada dei cartelli di segnaletica fissi, i segnali temporanei andranno in ogni caso sempre utilizzati" al punto che oggi appare divenuta, in tali casi, "addirittura obbligatoria, una doppia segnalazione", onde evitare brusche frenate o incidenti. Nel caso di specie, invece, è completamente mancata ogni forma d'informazione e/o presegnalazione all'utente della strada, e il modus operando della polizia ha dunque contravvenuto al complesso "dato legislativo" adottato dalla richiamata Circolare del 2017. Il verbale viene dunque ritenuto illegittimo, con conseguente annullamento della sanzione elevata all'automobilista. Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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