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Data: 28/03/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Truffa per l'idraulico che prende i soldi e non sostituisce la caldaia "funzionante"[Torna su] Truffa aggravata per l'idraulico che persuade il vecchio cliente a sostituire la caldaia, in realtà funzionante, si intasca i soldi dell'acconto e poi sparisce. Queste le conclusioni contenute nella sentenza n. 4039/2021 (sotto allegata) della Cassazione nella vicenda che si va a illustrare.
La Corte di Appello conferma la condanna di truffa aggravata nei confronti dell'imputato, in quanto dalla ricostruzione dei fatti emerge chiaramente che la condotta del soggetto agente integra tutti i presupposti della fattispecie penale addebitata. L'imputato, titolare di un'impresa idraulica, è stato accusato di aver ingannato un suo vecchio cliente, proponendogli, durante un controllo della caldaia, la sua sostituzione, perché non funzionante, mentre in realtà non era così. Gli faceva quindi sottoscrivere un preventivo di spesa, si faceva consegnare un acconto di 900 euro, rendendosi poi irreperibile per i lavori, senza restituire quanto ricevuto. Tale condotta configura esattamente quanto previsto dall'art. 640 c.p., comma 1, ai sensi del quale: "Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032." La sola prova del reato sono le dichiarazioni del cliente[Torna su]
L'imputato, ovviamente in disaccordo con la sentenza, la impugna davanti alla Corte di Cassazione ritenendo che la propria condotta non integri il reato di truffa per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. La sentenza si basa sulle sole dichiarazioni della persona offesa e non possono da sole dimostrare la sussistenza del reato. Truffa contrattuale per l'idraulico che fa firmare il preventivo per una spesa inutile[Torna su]
La Corte di Cassazione però dichiara il ricorso inammissibile perché il motivo sollevato dall'imputato è generico e riproduce le doglianze già sollevate in sede di appello, alle quali il giudice dell'impugnazione ha fornito risposte corrette e complete in fatto e in diritto. La Corte ha ravvisato nel mendacio messo in atto dall'imputato, ossia nell'aver convinto il cliente a sostituire una caldaia in realtà funzionante la condotta ingannatoria, mentre il dolo è stato ravvisato nell'atteggiamento sintomatico di differire la sostituzione e nel racconto falso di un incidente alla mano. Condotte delle quali l'imputato non ha fornito alcuna giustificazione. Per la Corte è indubbio che il mendacio integri gli estremi dell'artificio o del raggiro, soprattutto per la fiducia che il cliente riponeva nell'idraulico. "Del resto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, nella truffa contrattuale l'elemento che imprime alla condotta di inadempimento una connotazione penalmente rilevante è costituito dal dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria." Nel caso di specie quindi si ravvisa una condotta di truffa contrattuale perché la vittima è stata indotta a firmare un preventivo di spesa per procedere alla sostituzione e al montaggio di una nuova caldaia, che la persona offesa non avrebbe mai sottoscritto se avesse saputo che la caldaia in realtà era perfettamente funzionante. Leggi anche La truffa - art. 640 c.p. |
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