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Data: 19/02/2021 10:00:00 - Autore: Andrea Casella
L'ente creditore va chiamato in causa dal concessionario?[Torna su]
Un contribuente, su ricorso dello scrivente difensore, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria provinciale di Bari una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione a seguito di avvisi di accertamento mai notificati. Si costituiva in giudizio il concessionario della riscossione, unico chiamato in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione passiva nei propri confronti, deducendo che le doglianze del ricorrente riguardavano vizi antecedenti all'iscrizione a ruolo, quali quella della mancata notificazione degli avvisi di accertamento, per cui legittimato passivo era il solo ente impositore. Chiedeva quindi al giudice che fosse ordinata al ricorrente la chiamata in causa dell'ente impositore. Eccepiva il ricorrente l'infondatezza del rilievo, attesa la natura impugnatoria del processo tributario[1] e l'espressa norma di diritto positivo costituita dall'art. 39 d.lgs. 112/1999, a mente della quale: "Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite". Litis denuntiatio o vocatio in ius?[Torna su]
Con sentenza n. 1560 del 29.12.2020 (qui sotto allegata), la C.T.P. Bari accoglieva il ricorso ed annullava la cartella di pagamento impugnata. Dopo aver rilevato che la chiamata imposta dall'art. 39 d.lgs. 112/1999 ha semplice natura di litis denuntiatio, e non di vocatio in ius, sicché non è necessaria alcuna autorizzazione in tal senso da parte del giudice, la Commissione ha dedotto che: "Il rilievo sulla natura impugnatoria propria del processo tributario, deve attribuirsi unicamente alla vocatio in ius operata da esso contribuente, che può limitarsi alla chiamata in causa solo dell'Ader, in quanto la norma sopra richiamata, art. 39 del dlgs 112/1999 disciplina proprio il caso specifico, ponendo a carico dell'Ader tale incombenza, se non vuole rispondere delle conseguenze dell'esito della causa". Pertanto, non risultando che il concessionario avesse proceduto alla suddetta chiamata, nessuna prova veniva data della notifica degli atti prodromici, con conseguente annullamento della cartella di pagamento. Niente litisconsorzio tra concessionario ed ente impositore[Torna su]
In conclusione, viene confermata da un'ennesima sentenza l'assenza di litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore. Di conseguenza, non sussiste neanche un dovere di chiamata in causa iussu iudicis da parte del ricorrente. Come evidenziato negli scritti difensivi, infatti, la chiamata in causa per ordine del giudice si tradurrebbe, de facto, in un aggiramento della disciplina di diritto positivo che esclude un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario e che offre al concessionario la mera facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare in causa il primo. La giurisprudenza maggioritaria è del resto allineata nell'escludere la chiamata in causa iussu iudicis, sulla scorta dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario e dell'estraneità del contribuente al rapporto (anche di eventuale responsabilità) tra i due. Avv. Andrea Casella e-mail: casella_andrea@libero.it pagina web: https://avvandreacasella.wixsite.com/consulenzalegale [1] "Poiché il processo tributario è connotato dal carattere impugnatorio, la legittimazione attiva è attribuita al soggetto che intenda opporsi agli effetti giuridici dell'atto notificato…, mentre la legittimazione passiva spetta all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato… È, pertanto, l'atto impositivo formatosi al di fuori del processo a definire, nei suoi effetti soggettivi e oggettivi, sia le parti sia l'oggetto del contendere" (P. BORIA, Diritto tributario, Giappichelli, 2019). |
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