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Data: 25/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it L'articolo 76 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 ha sancito l'obbligo di iscrizione all'INPGI per i giornalisti professionisti e praticanti, anche se giā iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, quando il rapporto di lavoro abbia ad oggetto attivitā di natura giornalistica. In applicazione del citato disposto legislativo, i giornalisti dipendenti da pubbliche amministrazioni, iscritti all'INPDAP fino al 31 dicembre 2000, sono stati iscritti ope legis all'INPGI dal 1° gennaio 2001 senza alcuna modifica degli elementi costitutivi e fondamentali del rapporto di lavoro che, pertanto, č proseguito senza alcuna modifica soggettiva o oggettiva dello stesso senza soluzione di continuitā. Inpdap, Nota Operativa 16.2.2007 n° 12 |
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