Data: 18/02/2021 12:00:00 - Autore: Roberta Capone

Usura: anche il TAEG conta

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Nella recente sentenza n. 131/2021 del 29 gennaio 2021 il Tribunale di Agrigento, recependo la più recente giurisprudenza (Tribunale di Pescara Ord. 28.11.2014 Pres. Fortieri; Tribunale di Pescara Ord. 01.12.2014 Pres. Maganella; Tribunale di Bari Ord. 19.10.2015 e Ord. 27.11.2015) ha stabilito che anche il costo (espresso in TAEG) promesso in pagamento dal mutuatario per l'esercizio del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il mutuo rileva ai fini della normativa antiusura e determina, in caso di debordo del tasso soglia, la gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c.

Estinzione anticipata: troppo alto l'8,75%

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Nello specifico il mutuatario aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario nel 2009 ottenendo il finanziamento della somma di euro 90.000,00 con un tasso fisso pari al 5,06%, ed un tasso di mora pari al 6,63% annuo (entro i limiti del tasso soglia) e per la durata di anni 30. Il mutuo veniva estinto anticipatamente nel 2010,

La CTU ha riscontrato usura del tasso contrattuale in caso di estinzione anticipata, in quanto lo stesso sarebbe pari al 8,75% senza considerare il premio di assicurazione e pari al 16,264% considerando il premio di assicurazione, pertanto sforando il tasso soglia del periodo pari al 6,63%.

L'articolo 1 della legge n. 108/1996

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La legge n. 108/96 all'art. 1 stabilisce: "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"

Si tratta di una norma di fondamentale importanza, poiché manifesta in modo chiaro l'intento della legge di sanzionare ogni forma di onere a carico del cliente che sia connesso al rapporto di finanziamento, pur se non abbia natura di interesse e costituisca piuttosto una "commissione, remunerazione o spesa" collegata all'erogazione del credito.

Avv. Roberta Capone, Foro di Como

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