Data: 24/03/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
L'utilizzo del mezzo proprio, in presenza di un servizio di mezzi pubblici che non comporti un ritardo "abnorme" rispetto all'orario di lavoro non è giustifcato quando l'utilizzo del proprio automezzo si configura quale comodità personale. E' quanto stabilito dai Giudici della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n° 995/2007 che testualmente recita.. In una siffatta situazione non era consentito ritenere che l'uso del mezzo proprio fosse necessitato dall'assenza dei mezzi pubblici di trasporto utili o dall'abnorme aumento dei tempi di percorrenza che il ricorso a questi ultimi avrebbe imposto. Il risparmio del tempo si configurava come una mera comodità personale, per cui ne conseguiva l'infondatezza della domanda attrice perché solamente differenze di orari di percorrenza, che assumano una significativa rilevanza, possono giustificare l'indennizzabilità di sinistri, nei quali l'assicurato rimane vittima, mentre è alla guida del proprio autoveicolo.

Giovanni Dami Cassazione, Sezione Lavoro, Sentenza 17.1.2007 n° 997