Data: 11/02/2021 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Imporre il casco per i monopattini scoraggia gli utenti

[Torna su]

Il Tar Firenze con la decisione dell'8 febbraio 2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso avanzato da due societ� che gestiscono il servizio di sharing dei monopattini, perch� non solo non sussiste l'urgenza che giustifica l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, ma anche perch� il Sindaco non � competente ad adottare provvedimenti di natura gestoria ed esecutiva. Si ricorda infatti che il legislatore con il Dlgs n. 285/1992 ha trasferito i poteri di gestione dagli organi politici alla dirigenza. Ma vediamo come il Tar Firenze � giunto a questa decisione.

Da annullare l'ordinanza che impone il casco a chi va sul monopattino

[Torna su]

Due societ�, che gestiscono il servizio sharing dei monopattini, ricorrono al Tar Firenze per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia dell'ordinanza del Sindaco del capoluogo toscano n. 508/2020 che impone l' "Obbligo di indossare un idoneo casco protettivo per i conducenti dei monopattini elettrici di cui al comma 75 dell'art. 1 della legge 160/2019, che circolano sulle strade comunali nel territorio del Comune di Firenze."

Le due societ� dichiarano infine di riservarsi in merito a eventuali azioni per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa dell'ordinanza impugnata in quanto, a loro dire, l'imposizione del casco scoraggia all'utilizzo del monopattino.

Non c'� urgenza, il Sindaco inoltre non � competente

[Torna su]

Per il Tar Firenze, che accoglie il ricorso avanzato dalla due societ� ricorrenti "Non vi � dubbio (�) che l' ordinanza impugnata � suscettibile di incidere sulle scelte dell'utenza in ordine alla facolt� di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilit� di un casco."

Il Tar ritiene inoltre fondata e assorbente la censura con cui le ricorrenti denunciano il vizio d'incompetenza, in quanto "i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilit� comunale, la modalit� di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della strada,

assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente."

Solo le decisioni di maggiore impatto per la collettivit� infatti possono essere assunte dal Sindaco, ma non spetta al giudice dire cosa presenta maggiore o minore incidenza, ma al legislatore, che deve tenere conto, nel decidere, della delicatezza degli interessi coinvolti.

Leggi anche Monopattini: ecco le linee guida


Tutte le notizie