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Data: 15/02/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Scioglimento giudiziale della comunione legale: spetta il beneficio fiscale[Torna su] Anche i provvedimenti giudiziali che definiscono rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", come la sentenza che pronuncia lo scioglimento della comunione tra i coniugi dopo la separazione, hanno diritto all'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74/1987, che dunque non sarà sottoposta ad alcun prelievo fiscale. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza n. 3074/2021 (qui sotto allegata) respingendo il ricorso dell'Agenzia delle entrate. La vicenda origina dalla separazione di due coniugi, alla cui omologa era seguito lo scioglimento giudiziale della comunione legale e l'assegnazione dei beni da parte del Tribunale. A seguito di tale decisione, l'Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per la corresponsione delle imposte di registro e accessori, ritenendo che la suddetta sentenza non fosse esente da imposta di registrazione. Una conclusione contestata dalla contribuente, che invocava l'applicazione del regime di esenzione di cui all'art. 19 della L. n. 74/87, e a cui dava ragione, in sede d'appello, la Commissione Tributaria Regionale. Da tale decisione origina il successivo ricorso dell'Agenzia delle Entrate, che non trova tuttavia accoglimento. Esentasse anche i provvedimenti di divisione giudiziale[Torna su] La Cassazione, infatti, ritiene di aderire all'ultimo indirizzo di legittimità (Cass. n. 13840/2020; Cass. n. 3110/2016), inaugurato dalla pronuncia n. 14157/2013, che ha esteso l'agevolazione in parola anche ai provvedimenti di divisione giudiziale. Per gli Ermellini, infatti, la normativa contenuta nella Legge n. 74/1987 va interpretata nel senso che il beneficio dell'esenzione dalle imposte riguarda anche i provvedimenti che, seppur non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, sono comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi in ragione della lite matrimoniale. In quell'occasione, gli Ermellini ritennero che, là dove la norma parla di esenzione dall'imposta dei provvedimenti "relativi" a procedimenti "divorzili", sembra voler riconoscere il beneficio anche con riferimento a provvedimento che pur se non pronunciati nel corso del giudizio di divorzio, siano comunque rivolti a regolare rapporti economici insorti tra i coniugi a cagione della lite matrimoniale. Questo perché, si legge in sentenza, un provvedimento di divisione giudiziale che termini una controversia patrimoniale insorta in "relazione" a procedimento "divorzile", non verrebbe fiscalmente incentivato sol perché il rispetto della forma processuale ne impedisce la contestuale trattazione, con la conseguente irrazionale perdita della funzione assegnata all'art. 19 della L. n. 74 del 1987 in un'ipotesi non diversa da altre per cui il beneficio viene dall'Amministrazione pacificamente accordato. Favorire le famiglie indebolite dalla crisi coniugale[Torna su] Da ciò, dunque, discende la positiva ricognizione che anche i provvedimenti giudiziali che, come quello in parola definiscano rapporti patrimoniali dipendenti dalla lite "divorzile", hanno diritto all'esenzione L. n. 74 del 1987, ex art. 19. In particolare, nella pronuncia in commento, la Cassazione sposa questo orientamento evidenziando come la ratio del trattamento tributario agevolato, stabilito dall'art. 19 cit., vada ravvisata nell'intenzione del legislatore di favorire le famiglie già indebolite dalla crisi coniugale, non sottoponendo quindi a tassazione i trasferimenti patrimoniali tra i coniugi compiuti nel difficile momento della separazione e del divorzio, o in un momento ad essi successivi, né lo scioglimento della comunione che insieme ai trasferimenti non sono ragionevolmente indice di capacità contributiva. Più in particolare, per quanto concerne la specifica esenzione per i provvedimenti giudiziali di scioglimento della comunione, le ragioni di tutela che hanno concorso a prevederla in sede di provvedimenti relativi allo scioglimento del matrimonio, connotano con pari valenza anche i provvedimenti destinati a separare i patrimoni dei coniugi, elidendo in questo modo ulteriori ipotesi di conflittualità. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate viene dunque respinto. |
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