Data: 19/02/2021 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Crediti imposta decreto Rilancio

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L'Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 43058/2021 (sotto allegato) informa di aver approvato il nuovo modello (sotto allegato) per comunicare la cessione dei crediti d'imposta contemplati dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del decreto - legge n. 34 del 2020.

Il decreto Rilancio all'art. 122 prevede infatti, per soggetti che beneficiano dei crediti d'imposta elencati nel comma 2, la possibilità di "optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari."

Il comma 2 alle lettere a) e b) prevede in particolare, tra i crediti d'imposta previsti per fronteggiare l'emergenza Covid 19:

  • il credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28.

Estensione credito d'imposta

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La legge di bilancio 2021 n. 178/2020 all'art. 1 comma 602 ha prorogato il credito d'imposta, come visto sopra, fino al 30 aprile 2021 (rispetto all'originario 31 dicembre 2020) per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio n. 34/2020 in favore dei seguenti soggetti:

  • alle imprese turistico - ricettive;
  • alle agenzie di viaggio;
  • ai tour operator.

Il nuovo modello diramato dall'Agenzia delle Entrate può essere quindi utilizzato anche dai nuovi soggetti in favore dei quali è stato esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda contemplato dall'articolo 28 del decreto Rilancio.

Nuovo modello e istruzioni

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Il nuovo modello sostituisce quello approvato con il provvedimento prot. n. 378222 del 14 dicembre 2020, a partire dal 15 febbraio 2021.

Le istruzioni (sotto allegate) che accompagnano il nuovo modello (necessario per comunicare l'opzione per la cessione) precisano che lo stesso deve essere inoltrato in modalità telematica dal soggetto che beneficia del credito d'imposta o da un intermediario abilitato tramite il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Doppio invio se i crediti si riferiscono a due annualità

Le istruzioni per la compilazione del modello nel campo: "Come si compila" chiariscono anche che: "Nel caso in cui la cessione si riferisca ai crediti maturati per i canoni di due diverse annualità, sarà necessario compilare e presentare due distinte comunicazioni." Questo perché il modello non contempla la possibilità d'indicare in modo diversificato la quota che si riferisce al 2020 e quella relativa al 2021. Caso limitato ai soggetti che possono accedere al bonus anche nel 2021, ovvero le imprese turistico ricettive, i tour operator e le agenzie viaggio, che hanno tempo fino al 30 aprile 2021, come detto sopra. Trattasi quindi delle mensilità dei canoni corrisposti a gennaio, febbraio, marzo e aprile 2021 che fanno riferimento a contratti di locazione, leasing, concessione, contratti di servizi a prestazioni complesse e affitto d'azienda.

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