Data: 19/02/2021 21:00:00 - Autore: Maria Antonietta amenta

I voucher sostitutivi del prezzo del pacchetto sono validi

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Con un'interessante e finora pionieristica pronuncia di merito emessa in data 19 gennaio 2021, il Tribunale di Verona ha dichiarato la legittimità, in base alla normativa vigente, dell'emissione di "voucher" sostitutivi del prezzo del pacchetto turistico, emessi dalle Agenzia di Viaggio o dai Tour Operator, nell'immanente periodo emergenziale causato dalla pandemia per COVID-19.

Nel caso specifico la controversia veniva azionata con il procedimento previsto dall'art. 702 bis c.p.c. per chiedere l'accertamento della violazione del diritto al rimborso in denaro sancito dall'art 41 del Codice del Turismo da parte dell'agente di viaggio con conseguenziale pronuncia di condanna al rimborso della somma versata per l'acquisto.

La normativa emergenziale

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Il Tribunale, per giungere alla decisione, ha richiamato puntualmente nella parte motiva, la successione di provvedimenti emessi in materia dal marzo 2020 ad oggi.

Il d.l. n. 9/2020

Invero già il Decreto Legge 2/3/2020 n° 9, pubblicato in pari data in Gazzetta ufficiale, all'art. 28, rubricato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici " aveva espressamente statuito al comma 5 che: "In caso di recesso, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore, può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'art. 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79, oppure può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante".

In forza del predetto provvedimento il Governo provvedeva quindi per la prima volta a prevedere ed a legittimare l'emissione di un "voucher" in caso di acquisto di pacchetti di viaggio e di trasporto, i cui relativi contratti si fossero dovuti annullare per causa di forza maggiore rappresentata dal COVID-19; senza che ciò comportasse di contro a carico degli agenti di viaggio e dei tour operator l'obbligo di rimborso del prezzo previsto dall'articolo 41 del Codice del Turismo.

Il d.l. n. 18/2020

Successivamente con il D.L. 18 convertito in legge il 24 aprile 2020 all'art. 88 bis rubricato "Rimborso dei titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici" in particolare al comma 7 si prevedeva che "Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41, comma 5, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti stipulati con i soggetti di cui al comma 1, dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l'esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In tali casi l'organizzatore, in alternativa al rimborso previsto dall'articolo 41, commi 5 e 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. In deroga all'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre sessanta giorni dalla data prevista di inizio del viaggio."

Con il predetto provvedimento veniva definitivamente e testualmente chiarito come la scelta di optare tra rimborso e voucher spettasse soltanto all'organizzatore del viaggio, senza la necessità di accettazione da parte del viaggiatore.

Infatti al successivo comma 12 viene previsto che "L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario."

Norme di applicazione necessaria

Al comma 13 viene inoltre chiarito, confermato e precisato che anche l'art 88 bis costituisce "norma di applicazione necessaria, laddove recita: "Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme di applicazione necessaria ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008. ".

Le norme di applicazione necessaria, lo si ricorda, sono quelle previste dall'art. 17 della L. 218/95 il quale stabilisce che sulle regole di diritto internazionale privato prevalgono quelle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo della legge straniera.

Il regolamento Roma 1

A ciò si aggiunga che l'articolo 9 paragrafo 1 del Regolamento Roma 1 n° 593/ 2008 in tema di "legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in caso di conflitto" prevede che le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile ai contratti.

Prevalenza delle disposizioni dell'emergenza

Si tratta quindi di disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza, come nel caso di specie, che prevalgono su tutte le altre norme, applicabili in situazioni di normalità.

Il secondo paragrafo della medesima disposizione chiarisce ancora che le disposizioni del regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.

Ne deriva, continua il Tribunale, "la prevalenza delle stesse sia sulla normativa nazionale che rispetto a leggi straniere, essendo la loro attuazione ritenuta indispensabile per la salvaguardia del paese."

Ok ai voucher

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Fatte le sopraddette premesse ed in forza dei richiami normativi interni ed internazionali il Tribunale di Verona ha ritenuto quindi di dichiarare la legittimità dei voucher emessi dalle agenzie di viaggio, come si legge testualmente in motivazione: "Deve pertanto ritenersi corretta l'emissione del voucher in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico" fornendo quindi un prezioso contributo giurisprudenziale per dipanare i contrasti interpretativi sulla normativa vigente, formatisi in tempi recenti.

Avv. Maria Antonietta Amenta

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