Data: 02/03/2021 15:00:00 - Autore: Walter Casciello

La contraffazione

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Il fenomeno della contraffazione è una vera piaga nell'economia del Paese Italia e spesso i modelli (capi, prodotti marchi…) sui quali vengono realizzati i prodotti sono più o meno gli stessi utilizzati per quelli originali, ovviamente la qualità e il prezzo sono divergenti.
Il mercato dei prodotti contraffatti si regge soprattutto sul fatto che gli acquirenti sono disponibili ad acquistare beni non originali – molto simili a quest'ultimi- ad un basso costo. Pertanto, Il legislatore italiano è intervenuto punendo sia il venditore ma anche il pedissequo acquirente, in quanto entrambe le condotte possono avere effettivi negati sull'intero tessuto economico italiano.
In Italia, quindi, come vedremo nei prossimi paragrafi, la legge punisce sia chi vende beni contraffatti ma anche chi li acquista.
I possibili reati contestati rientrano nell'alveo dei "reati contro la fede pubblica".
In particolar modo illustreremo l'articolo 473 c.p. avente titolo "Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni " e l'art. 474 c.p. "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".
Prima di analizzare minuziosamente entrambe le fattispecie di reato, approfondiamo le condotte e le pedisseque sanzioni sia del venditore che dell'acquirente.

Merce contraffatta: le sanzioni penali del venditore

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Il venditore che trae in inganno un possibile acquirente, vendendo un prodotto contraffatto, può essere punito ai sensi dell'art. 473 c.p, il quale afferma che "Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.
Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati".
Per quanto riguarda la contraffazione, essa consiste nella riproduzione abusiva di un marchio o di altri segni distintivi, in modo idoneo a confondere i consumatori circa la provenienza del prodotto e non è necessaria un perfetta identità tra il marchio originale ed il marchio contraffatto, essendo per contro sufficiente che la falsificazione investa gli elementi essenziali del marchio, in maniera comunque idonea a trarre in inganno, non essendo invece punibili il falso grossolano , innocuo o inutile.
Prima di analizzare l'elemento soggettivo del reato, è importante conoscere gli elementi essenziali di un marchio.

Caratteristiche del marchio

Le caratteristiche principali di un marchio sono stabilite dall'articolo 7 del Codice Italiano della Proprietà Industriale ed dall'articolo 4, a) del Regolamento n. 2017/1001 sul marchio dell'Unione Europea.
I requisiti di un marchio, per essere tutelato giuridicamente, devono essere:
1) originalità
2) verità
3) novità
4) liceità
La mancanza dei requisiti sopra esposti comporta la nullità del marchio.
Intuitivo e con pochissimi problemi di interpretazioni sono le caratteristiche della verità, novità e liceità; diverso discorso per l'elemento essenziale dell'originalità; infatti, sul punto, non possono essere utilizzati come marchi:
1) le denominazioni generiche del prodotto o del servizio o la loro figura generica, ovvero meramente descrittiva delle sue caratteristiche o di uso comune;
2) le indicazioni descrittive dei caratteri essenziali, come la qualità, la quantità, la destinazione e (ad eccezione dei marchi collettivi) della provenienza geografica del prodotto;
3) i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente come le parole "super", "extra", "lusso".
Invero è possibile utilizzare come marchio denominazioni generiche o parole di uso comune modificate o combinate tra loro in modo fantasioso.

Elemento soggettivo del reato

Venendo all'elemento soggettivo del reato, viene richiesto il dolo generico, consistente nella volontà della falsificazione, unitamente alla consapevolezza dell'avvenuta registrazione del marchio, del brevetto, del disegno o del modello industriale.
Invero l'articolo 474 c.p. punisce chi "fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.
Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita[6], pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".

Il fine del profitto

A dispetto di quanto previsto dagli altri reati contro la fede pubblica, in questo caso le condotte richiedono il fine specifico del profitto o della vendita. La norma in oggetto tutela una versione commerciale della fede pubblica, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione, la cui violazione porta con sé una potenziale lesione della fiducia dei consumatori riposta in quei mezzi simbolici di pubblico riconoscimento che, come il marchio, contraddistinguono i prodotti industriali e le opere dell'ingegno nella loro circolazione.
In questo caso, ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo, è ovviamente necessaria la consapevolezza della contraffazione e la volontà di trarre un profitto tramite l'introduzione nel territorio dello Stato o la messa in vendita.

Come viene punito invece l'acquirente?

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Come precisato da ampia giurisprudenza, se il prodotto contraffatto viene acquistato per essere utilizzato a livello personale, non c'è responsabilità penale, ma si rischia soltanto di dovere pagare una sanzione amministrativa (multa) ai sensi dell'art. 7 della legge n. 99/2009 – richiamando l'articolo 1, comma 7 della Legge n. 80/2005 – la quale prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro a 7.000 Euro.
Diverso discorso è la condotta, passibile di rimprovero penale, di chi invece acquista un bene contraffatto per poi rivenderlo o donarlo a terzi: in questo caso, l'acquirente può integrare la fattispecie di reato ex art. 648.

avv. Walter Domenico Casciello

Cultore della materia presso l'Università Parthenope.

Autore del libro "Salvis Juribus... o come tradusse un giovane collega... Saluti al Judice".

E-mail: avv.waltercasciello@gmail.com

Cell. 339/3886688


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