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Data: 19/02/2021 10:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Difetto di motivazione e illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione[Torna su] L'ordinanza-ingiunzione prefettizia va annullata qualora emerga una mancanza assoluta di motivazione stante l'illegittimità per carenza del fondamentale requisito previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma 1, C.d.S, laddove impone al Prefetto di emettere un'ordinanza motivata qualora ritenga fondato l'accertamento. Non assumono valenza contenutistica di atto pubblico le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto. Pur essendo ammissibile una motivazione "per relationem", non è però sufficiente un mero rinvio e, inoltre, non è possibile rifarsi unicamente alle controdeduzioni dell'organo accertatore espresse nel rapporto trasmesso al Prefetto, trattandosi di mere argomentazione difensive che non assumono valenza di atto pubblico. Lo ha chiarito il Giudice di Pace di Trebisacce nella sentenza n. 929/2020 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'opposizione avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia avanzata da un conducente sanzionato per violazione dei limiti dei velocità ex art. 142, comma 8, del Codice della Strada. Parte opponente chiede al magistrato onorario l'annullamento del provvedimento impugnato e il giudicante ritiene tali doglianze meritevoli d'accoglimento. Come si legge in sentenza, l'ordinanza-ingiunzione opposta "si appalesa carente nella indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche fondanti la decisione dell'amministrazione resistente". Motivazione per relationem, ma non puro e semplice rinvio[Torna su] Nel dettaglio, la lente del Giudice di Pace si sofferma sulla "scarna dicitura" contenuta nel provvedimento opposto, ritenuta "inidonea al rispetto del dettato normativo contenuto nell'art. 3, comma 1, della legge 7 marzo 1990, n. 241, a cui si ricollega la prescrizione di cui all'art. 204, comma 1, C.d.S." che richiede al Prefetto, qualora ritenga fondato l'accertamento, di emettere "ordinanza motivata" di ingiunzione di pagamento. Il magistrato onorario evidenzia come la suddetta motivazione, pur potendo essere espressa per relationem, non deve però tradursi in un puro e semplice rinvio, dovendo pur sempre riprodurre i contenuti mutuati dagli ulteriori atti del procedimento, divenendo, in tal modo, oggetto di autonoma valutazione critica e permettendo così all'interessato di verificare appieno il percorso logico-giuridico seguito dall'organo decidente. Le controdeduzioni dell'organo accertatore[Torna su] Inoltre, viene precisato come le controdeduzioni espresse dall'organo accertatore nel rapporto redatto e trasmesso al Prefetto neppure assumono valenza contenutistica di atto pubblico, esprimendo mere argomentazioni difensive dedotte a confutazione dei motivi dell'avverso ricorso proposto dall'interessato in sede amministrativa (cfr. art. 203, comma 2, ultima alinea, C.d.S.) Tanto premesso, nel caso di specie ricorre una mancanza assoluta di motivazione, e non una mera insufficienza, ovvero contraddittorietà, di essa. Pertanto, l'ordinanza-ingiunzione impugnata va annullata, stante la sua illegittimità (cfr. Cass. n. 11280/2010, che ha chiarito, delimitandolo, il dictum delle Sezioni Unite n. 1786/2010) Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento
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