Data: 22/08/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Il dipendente pubblico che svolge attività riconducibile a funzioni e poteri connessi alla propria qualifica e all'ufficio ricoperto, corrispondente a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio – quale quella di componente della commissione giudicatrice di un appalto-concorso, delegato da parte di un segretario comunale – non ha diritto ad alcun compenso specifico per tale funzione. Lo ha stabilito il TAR per la Campania, Salerno, sez. II, nella sentenza 16 febbraio 2007, n. 145, rigettando la richiesta di pagamento, stabilito da una deliberazione consiliare, per l'attività posta in essere di un soggetto, delegato dal segretario generale comunale, a partecipare in qualità di componente di una commissione di una gara di appalto-concorso. Il Collegio muove la propria decisione dall'assunto dell'art. 31 del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 – ribadito inderogabile da parte della giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2002, n. 5163) – secondo cui, “è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre a quanto specificatamente previsto dal presente accordo, ulteriori indennità, proventi o compensi, dovuti a qualsiasi titolo in connessione con i compiti istituzionali attribuiti a ciascun dipendente”. Orbene, per l'Organo Giudicante, l'attività svolta dal ricorrente rientra pienamente in tale norma (in base al disposto dell'art. 52, comma 3, l. 8 giugno 1990, n. 241, in relazione all'art. 51, comma 3, lett. a) e b), rientra, infatti, tra i compiti spettanti al segretario comunale “la presidenza delle commissioni di gara e di concorso” e “la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso”) e rientra anche l'attività del soggetto ricorrente delegato, atteso che lo stesso ha agito, nell'ambito della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, avvalendosi della delega all'uopo conferitagli dal Segretario Generale, e pertanto, la retribuibilità dell'attività posta in essere di lui va verificata con riferimento alla posizione del soggetto delegante. Riguardo la delibera consiliare che prevedeva il pagamento dell'attività di componente della commissione giudicatrice dell'appalto-concorso, conclude l'Alto Consesso, la stessa può essere ritenuta applicabile unicamente ai componenti delle commissioni la cui attività non trovi titolo nella veste da loro assunta nell'ambito dell'organizzazione comunale, se così non fosse, dovrebbe essere disapplicata nella parte confliggente con il superiore principio di onnicomprensività. Gesuele Bellini Tar Campania, Sez. Salerno, Sentenza 25.1.2007 n° 145 - Gesuele Bellini
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