Data: 26/02/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo

Digitalizzazione dei processi penali

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A seguito delle recenti modifiche che hanno riguardato il deposito degli atti con modalit� telematiche, in particolare quelli inerenti i procedimenti penali, anche il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia � giunto a recare importanti disposizioni e aggiornamenti per regolamentare in maniera effettiva l'operativit� di queste innovazioni.

Complice la pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID-19, infatti, negli ultimi tempi la digitalizzazione dei procedimenti penali ha subito una netta accelerazione. Da ultimo � stato il D.M. Giustizia del 13 gennaio scorso ad avere ulteriormente ampliato il novero degli atti e delle istanze rispetto alle quali � previsto il deposito per via telematica nell'ambito del procedimento penale, e lo affatto sulla scia di quanto stabilito dall'art. 24, comma 1, del D.L. 137/2020 (convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176).

PTT: quali atti si possono depositare telematicamente

Il D.L. n. 137/2020 ha infatti previsto "l'individuazione degli ulteriori atti per i quali sar� reso possibile il deposito telematico" e prima di questo � stato il Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ad autorizzare il deposito con modalit� telematica di una serie di atti presso gli uffici del pubblico ministero.
Il deposito con modalit� telematica riguarda (ai sensi dell'art. 221 del decreto legge n. 34/2020) memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale. A tali atti si sono aggiunti nuovi e importanti depositi telematici, individuati dal D.L. n. 137/2020 e si tratta di: istanza di opposizione all'archiviazione (art. 410 c.p.p.), la denuncia (art. 333 c.p.p.), querela (art. 336 c.p.p.) e la relativa procura speciale, nomina del difensore e rinuncia o revoca del mandato difensivo (art. 107 c.p.p.).
Ci� ha condotto il Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia a intervenire, con provvedimento del 24 febbraio 2021 (qui sotto allegato), per aggiornare e sostituire le specifiche tecniche in precedenza individuate, dettando nuove disposizioni per quanto riguarda il deposito con modalit� telematica attraverso il Portale del Processo Penale Telematico degli atti suddetti.

Come effettuare il deposito telematico

Si evidenzia come il deposito telematico dovr� avvenire attraverso il servizio esposto sul Portale Deposito atti Penali (PDP), accessibile dal Portale Servizi Telematici (PST) all'indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite l'Area Riservata a cui i difensori potranno accedere previa identificazione informatica. L'accesso al PDP, infatti, � consentito unicamente ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato.
L'atto del procedimento in forma di documento informatico, da depositare telematicamente presso l'ufficio del pubblico ministero, dovr� rispettare una serie di requisiti, indicati dallo stesso provvedimento del DGSIA, e lo stesso dovranno fare i documenti allegati. Tra tali requisiti rientra il formato PDF e la sottoscrizione con firma digitale. In particolare, le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CAdES e gli atti potranno essere firmati digitalmente da pi� soggetti purch� almeno uno sia il depositante.
La dimensione massima consentita per ciascun deposito di atti ed eventuali allegati � pari a 30 Megabyte. Qualora il documento sia acquisito attraverso scansione di documento analogico dovr� essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).
Il provvedimento del DGSIA, infine, si occupa anche di dettagliare come dovranno essere depositati dai difensori all'ufficio giudiziario gli atti del procedimento e i documenti allegati, secondo la procedura prevista sul PDP. Al termine della procedura il PDP genera la ricevuta di accettazione del deposito, scaricabile, ma comunque sempre a disposizione del difensore sul PDP stesso e accedendo al portale sar� possibile verificare lo stato del deposito.

Deposito nomina e allegazione dell'atto abilitante

In particolare, per quanto riguarda il deposito della nomina, il DGSIA precisa che dovr� essere allegato un cosiddetto "atto abilitante" qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale. Per "atto abilitante" si intende quello da cui risulti la conoscenza dell'esistenza di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di Registro.

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