Data: 27/02/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Abuso dei mezzi di correzione per l'insegnante aggressiva

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Confermata la condanna alla pena della reclusione per l'insegnante responsabile del reato di abuso dei mezzi di correzione, per aver insultato e offeso con aggressivit� i suoi alunni adolescenti, determinando in questo modo un concreo pericolo per la salute mentale dei ragazzi, di et� compresa tra i 14 e i 15 anni. Questa in sintesi la decisione della Cassazione contenuta nella sentenza n. 7011/2021 (sotto allegata), che pone fine alla vicenda giudiziaria che si va a illustrare.

In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d'Appello stabilisce a carico dell'imputata la pena della reclusione per una durata di tre mesi per il reato di abuso dei mezzi di correzione di cui all'art. 571 c.p., per aver rivolto epiteti ingiuriosi ai suoi alunni dell'et� di 14-15 anni (deficiente, troia, sperma marcio, marciume, cagna, ecc.) durante le ore di lezione, per aver mostrato il dito medio, per averli spintonati e colpiti con libri o registri, per aver lanciato loro oggetti, ledendone in questo modo la dignit� e facendone derivare una malattia nel corpo e nella mente.

La Corte giunge alla suddetta decisione perch� la condotta aggressiva, volgare e offensiva della professoressa � stata dimostrata dalla documentazione acquisita e dalle dichiarazioni di un dirigente scolastico (che aveva tra l'altro ricevuto numerose segnalazioni dai genitori e per ben due volte aveva sanzionato l'insegnante), di tre studenti di prima e seconda e di due genitori degli stessi.

Risulta accertato che l'insegnante interagiva con gli alunni con modalit� aggressive, anche dal punto di vista fisico, indici rivelatori di non professionalit� perch� finalizzati a umiliare, anche dal punto di vista della sfera sessuale, i suoi studenti, tanto da determinare un pericolo concreto per la loro salute fisica e mentale, in quanto adolescenti e quindi fragili dal punto di vista psicologico.

Negate anche le circostanze attenuanti alla luce della decisione del giudice di primo grado, essendo irrilevante la sola incensuratezza.

Assenza di prove sulla capacit� di produrre una malattia

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L'imputata ricorre in Cassazione sollevando i seguenti motivi di doglianza:

  • omesso avviso di poter chiedere la messa alla prova nonostante la tempestiva eccezione e genericit� del capo d'imputazione;
  • violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla responsabilit� penale stante l'inaffidabilit� delle testimonianze, la qualificazione dei fatti come percosse (non perseguibili per difetto di querela) e difetto di prova sulla capacit� della condotta di causare una malattia nel corpo e nella mente degli alunni;
  • violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'eccessivit� della pena.

Concreto il pericolo per la salute mentale degli alunni adolescenti

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso inoltrato dalla professoressa diverse ragioni.

Il primo motivo per la Corte � manifestamente infondato perch� l'imputata non avrebbe potuto formulare la richiesta di messa alla prova prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e in ogni caso detta richiesta non � stata mai presentata. In sostanza quindi l'imputata si � lamentata di non avere potuto esercitare una garanzia che di fatto ha dimostrato di non essere interessata a chiedere.

Infondate anche le censure relative alla sua condotta perch� finalizzate a ottenere una valutazione alternativa dei fatti. Nel respingere le doglianze la Cassazione evidenzia la linearit� e logica consequenzialit� della sentenza impugnata, dalla quale emerge che "l'imputata interagiva con gli studenti con reiterate condotte pesantemente offensive e fisicamente aggressive, cos� da travalicare le finalit� proprie del normale processo educativo. Le continue aggressioni, verbali e fisiche, e le umiliazioni subite, con speciale riguardo alla intima sfera sessuale, avevano determinato un concreto pericolo per la salute mentale dei giovani alunni di 14-15 anni, ancora adolescenti e tendenzialmente fragili sotto l'aspetto psichico. E ci� in linea con il costante insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte, secondo cui, in tema di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, la nozione di malattia � pi� ampia di quelle concernenti l'imputabilit� o i fatti di lesione personale, estendendosi fino a comprendere ogni conseguenza traumatica e rilevante sulla salute psichica del soggetto passivo."

Insindacabili anche il ragionamento e la motivazione che sono alla base della determinazione della pena e alla mancata concessioni delle attenuanti.

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