Data: 14/04/2021 23:00:00 - Autore: Redazione

Come si svolge l'esame avvocato 2021?

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L'emergenza sanitaria connessa alla pandemia da coronavirus ha determinato, in via eccezionale, il completo stravolgimento dell'esame per l'accesso alla professione forense: nel 2021 le prove riservate agli aspiranti avvocati sono completamente diverse rispetto a quelle ordinarie (per le quali vai alla guida Esame avvocato: guida pratica).

In particolare, per adeguarsi alle misure restrittive dettate per arginare la diffusione del virus, le tre prove scritte hanno lasciato il posto a un esame orale.

In sostanza l'esame si articola in due prove orali: una dal contenuto pratico e l'altra strutturata sulla falsariga della prova conclusiva che di regola separa i praticanti dall'accesso alla professione.

Linee guida per la formulazione dei quesiti

I quesiti sono formulati direttamente dalle sottocommissioni, in autonomia ma nel rispetto delle linee guida diffuse dalla commissione centrale.

In particolare, le domande devono essere coerenti con gli esempi e i criteri stabiliti a livello centrale e, in particolare, rispondere ai seguenti requisiti:

  • brevità della traccia;
  • idoneità della questione alla preparazione del riscontro e alla sua successiva esposizione;
  • descrizione del fatto rilevante e dei nodi problematici;
  • corredo di circostanze utili a individuare i profili controversi per il diritto sostanziale e il diritto processuale;
  • tutela richiesta.

Il primo orale dell'esame da avvocato 2021

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Il decreto legge n. 31/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 13 marzo, come accennato, ha abolito gli scritti. La conversione in legge, approvata definitivamente il 13 aprile 2021, ha confermato tale scelta, seppur con qualche modificazione.

Gli aspiranti professionisti del foro, nel 2021, sono quindi chiamati, come prima cosa, a superare un esame orale dal contenuto pratico, ovverosia composto dalla soluzione di una questione, a scelta in materia di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo.

A tal fine, sono concessi 60 minuti: 30 per esaminare il caso in via preliminare e 30 per discutere la soluzione ipotizzata. In sede di conversione si è stabilito che la prima mezz'ora decorre non dal momento della dettatura, ma dalla fine della stessa.

Prima dell'inizio della prova, sono predisposti per ciascun candidato tre quesiti per la materia prescelta, inseriti in tre buste chiuse e numerate. E' il candidato a scegliere il numero della busta da aprire.

Durante l'esame preliminare del quesito è data la possibilità ai candidati di consultare i codici (anche commentati, ma con la sola giurisprudenza), le leggi e i decreti dello Stato. Scaduta la mezz'ora, i testi sono ritirati, ma il candidato può trattenere gli appunti presi sui fogli messi a sua disposizione dalla Commissione, nei quali è possibile anche predisporre uno schema di discussione. Si precisa che tali fogli possono essere trattenuti anche al termine della prova e non formano in alcun modo oggetto di valutazione.

L'esame si svolge alla presenza del solo segretario, mentre la sottocommissione si collega in videoconferenza.

Come è valutata la prima prova

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L'esito della prima prova è comunicato pressoché immediatamente. Una volta esaurita la discussione, infatti, la sottocommissione si ritira in camera di consiglio e procede alla valutazione, per la quale ognuno dei tre commissari ha a disposizione 10 punti di merito.

Chi raggiunge un punteggio pari almeno a 18 accede alla seconda prova.

Il secondo orale dell'esame da avvocato 2021

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Durante il secondo orale ai candidati è chiesto di risolvere delle brevi questioni relative a cinque materie scelte in via preventiva. La durata della prova, che è pubblica, non può essere inferiore a 45 minuti né superiore a 60 minuti.

Nell'originaria formulazione del decreto legge si prevedeva che se la prima prova si fosse concentrata sul diritto amministrativo, il secondo orale si sarebbe dovuto concentrare necessariamente sia sul diritto penale che sul diritto civile (che altrimenti restavano alternativi l'uno all'altro). Un'altra materia era necessariamente una procedura (a scelta civile o penale). Le altre due o tre materie erano a scelta tra: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Sulla scelta delle materie, tuttavia, in sede di conversione del decreto legge n. 31/2021 è stata introdotta una sostanziale modifica, permettendo di portare al secondo orale anche la stessa materia portata al primo orale e quindi sia il diritto civile che il diritto penale.

Le materie

In sostanza, la seconda prova consiste nella discussione di questioni brevi relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui:

  • una tra diritto civile e diritto penale (diversa dalla materia scelta in sede di prima prova, anche se tale precisazione, dopo la conversione, assume un rilievo relativo);
  • una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale;
  • tre tra diritto civile, diritto penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Se in sede di prima prova è stato scelto il diritto amministrativo, la seconda ha ad oggetto:

  • diritto civile;
  • diritto penale;
  • diritto processuale civile o diritto processuale penale;
  • due materie a scelta tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico.

Bisogna poi dimostrare di conoscere l'ordinamento forense e i diritti e i doveri dell'avvocato.

Come è valutata la seconda prova

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Diventa avvocato chi ottiene al secondo orale almeno 108 punti e almeno 18 in cinque materie. Ciascun commissario ha a disposizione dieci punti di merito per ciascuna delle sei materie (compreso l'ordinamento forense e i diritti e i doveri dell'avvocato).

Per ulteriori approfondimenti leggi Esame avvocati 2021: il decreto con le regole

Esame avvocato 2021: si parte il 20 maggio

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La data di avvio delle prove è stata fissata dalla Ministra della Giustizia con decreto del 13 aprile 2021 (qui sotto allegati): si parte il 20 maggio.

Contestualmente, la Ministra ha provveduto anche a stabilire le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove (che sono pubbliche), a dettare le prescrizioni necessarie per la prevenzione e la protezione dal rischio di contagio da Covid-19 e a nominare i membri delle commissioni: sono 1.500 tra avvocati, magistrati e professori universitari.

Nel decreto sono individuate, inoltre, le modalità di comunicazione della rinuncia alla domanda di ammissione e le modalità di comunicazione della opzione delle materie.

Manca poco, quindi, per il calendario definitivo, che sarà stilato su una certezza: tra il primo e il secondo orale devono trascorrere non meno di 30 giorni.


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