|
Data: 05/03/2021 23:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Nuovo DPCM: cosa prevede[Torna su] Il Presidente del Consiglio Mario Draghi, su proposta del Ministro della Salute Roberto Speranza, ha firmato nella giornata di oggi, 2 marzo 2021, il primo D.P.C.M. dal suo insediamento a Palazzo Chigi che detta le misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. Si tratta di un vero e proprio banco di prova per il nuovo esecutivo, che dà contezza dell'orientamento che questo intende perseguire per affrontare l'epidemia nel nostro paese, soprattutto a seguito della diffusione delle temute "varianti", tra cui quella inglese divenuta prevalente. Il testo (qui sotto allegato) è stato pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021. Confermata dunque la vigenza delle nuove regole dal 6 marzo al 6 aprile, incluse dunque le festività di Pasqua e Pasquetta. Confermata, inoltre, anche la divisione dell'Italia in zone, con le colorazioni (ormai note ai cittadini) che identificano l'area in base al livello di rischio e al quadro epidemiologico di ciascun territorio. Secondo Speranza "differenziare i territori è la strada giusta perché ci permette di consente la risposta più idonea ad ogni segmento del nostro Paese". Il Ministro Speranza, in conferenza stampa, ha inoltre ribadito l'importanza delle disposizioni relative ai dispositivi di protezione individuale e al distanziamento, che restano in vigore, con obbligo di mantenere la distanza di un metro e avere sempre con sé le mascherine, indossandole nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, salvo alcune eccezioni (es. chi sta svolgendo sport, bambini di età inferiore ai sei anni e soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina). Tavolo tecnico con le RegioniL'esecutivo ha recepito alcune delle proposte provenienti da Regioni ed esponenti delle attività economiche, tra cui quella di far partire l'eventuale cambio di colore di una Regione non dal weekend, ma da lunedì. Questo con l'obiettivo di salvaguardare il principio di affidamento per le attività economiche. Accolta anche la proposta di istituire un tavolo di confronto presso il Ministero della salute, con componenti in rappresentanza dell’Istituto superiore di sanità, delle regioni e delle province autonome, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e del Comitato tecnico-scientifico, con il compito di procedere all’eventuale revisione o aggiornamento dei parametri per la valutazione del rischio epidemiologico, in considerazione anche delle nuove varianti. Spostamenti[Torna su] In tutta Italia, viene confermato il divieto di spostamento tra Regioni e province autonome diverse valido fino al 27 marzo, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità e consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Sarà dunque necessario munirsi del modulo di autocertificazione. In Zona gialla libertà di movimento, ma resta il coprifuoco: dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo saranno consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nella restante parte della giornata resta comunque "fortemente raccomandato" di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi. Restano vietati in Zona arancione, invece, gli spostamenti in entrata e in uscita, nonché quelli con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. Anche in zona arancione restano le regole del coprifuoco, ma consentito spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Nei territori in Zona rossa è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo quelli motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, o quelli strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Zona biancaParticolare attenzione per le misure delle "zone bianche", quelle con minore incidenza nel virus, nelle quali si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (come, per esempio, l’obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, discoteche e pubblico negli stadi). Si istituisce un “tavolo permanente” presso il Ministero della salute, con i rappresentanti delle regioni interessate, del Comitato tecnico-scientifico e dell’Istituto superiore di sanità, per monitorare gli effetti dell’allentamento delle misure e verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. Visite a parenti e amiciIn Zona gialla sarà possibile andare a trovare persone non conviventi: sarà ammesso, infatti, lo spostamento all'interno della regione verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Lo stesso potranno fare coloro che sono in zona arancione, ma in tal caso lo spostamento è consentito soltanto all'interno del territorio comunale. Tale possibilità è invece esclusa in caso di Zona rossa. Si rammenta, inoltre, il divieto di svolgere feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose. Mezzi pubblici e spostamenti da e per l'esteroA bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, sarà consentito un "coefficiente di riempimento non superiore al 50%". Si amplia, inoltre, il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori. Bar, ristoranti e negozi[Torna su] Nonostante le insistenze dell'ultimo periodo, il DPCM non prevede la riapertura serale per gli esercizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). In zona gialla tali attività saranno consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 e il consumo al tavolo è consentito, in Zona gialla, per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, ma consentita la ristorazione con consegna a domicilio e quella d'asporto fino alle 22. In zona arancione e rossa sospese le attività dei servizi di ristorazione, ma consentito il domicilio e fino alle 22 l'asporto (fino alle 18 per bar e altri esercizi simili senza cucina). In tutte le aree resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati e restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Asporto enoteche oltre le 18In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nel dettaglio, in relazione all'asporto, il Ministero della Salute ha chiarito in una nota che "è rimasto il divieto di asporto per le attività dei bar (codice ATECO 56.3) dopo le 18, come per gli altri esercizi commerciali della stessa tipologia. Viene consentito ora l’asporto solo fino alle 22 dalle enoteche o esercizi di commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25). Resta, ovviamente, vietato il consumo sul posto". Attività commercialiIn zona rossa i negozi saranno chiusi e le uniche attività consentite saranno quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. In zona rossa, inoltre, saranno chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Negozi aperti nelle altre zone, ferma restando la chiusura, nelle giornate festive e prefestive, di quelli presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sarà sempre necessario rispettare nei negozi le solite misure di sicurezza (distanziamento, mascherina, ingressi contingentati). Parrucchieri, palestre, piscine e impianti da sci[Torna su] Barbieri, parrucchieri e centri estetici saranno chiusi in zona rossa, mentre rimarranno aperti lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse. Le attività inerenti ai servizi alla persona, invece, rimarranno consentite nelle zone gialle e arancioni, nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle regioni nel rispetto delle linee guida nazionali. Chiuse in tutte le zone, invece, le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali e gli impianti sciistici. Sarà, invece, consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. In zona rossa l'attività motoria andrà svolta in prossimità dell'abitazione. Cinema, teatri e musei[Torna su] Eccezionalmente, il provvedimento in esame punta, a decorrere dal 27 marzo 2021, a riaprire cinema e teatri, sale da concerto e live club, ma solo in zona gialla: gli spettacoli potranno svolgersi con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all’aperto e 200 al chiuso per ogni sala. Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono sospese anche le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento. Musei e mostreNelle zone gialle riaprono anche i musei, le mostre e gli altri istituti e luoghi della cultura, ma solo dal lunedì al venerdì, garantendo un afflusso controllato. L'apertura anche il sabato e nei giorni festivi potrà avvenire dal 27 marzo, sempre nelle sole zone gialle, ma l'ingresso andrà prenotato online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. L'apertura al pubblico dei musei è sospesa nelle zone arancioni e rosse, a eccezione delle biblioteche, con servizi offerti solo su prenotazione, e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. Scuola: Dad in zona rossa e nelle aree a rischio[Torna su] Sciolto il nodo sulla scuola, con la sospensione dell’attività in presenza nelle zone rosse. "La variante inglese - ha spiegato Speranza - ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani" e questo ha condotto alla decisione di affidarsi alla DAD in area rossa per le scuole di ogni ordine e grado (comprese le scuole dell’infanzia ed elementari), così come nei territori dove il virus ha un tasso di incidenza pari o superiore a 250 ogni 100mila abitanti. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Invece, nelle zone arancioni e gialle, è consentito ai Presidenti delle regioni di disporre la sospensione dell’attività scolastica: - nelle aree in cui abbiano adottato misure più stringenti per via della gravità delle varianti; - nelle zone in cui vi siano più di 250 contagi ogni 100mila abitanti nell’arco di 7 giorni; - nel caso di una eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico. |
|