Data: 04/03/2021 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Dissesto degli enti e inammissibilit� dell'azione esecutiva

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Il TUEL, nel regolare la procedura di dissesto degli enti, sancisce il principio generale in forza del quale dalla data in cui il dissesto � dichiarato e sino a che non � approvato il rendiconto della relativa gestione, non � possibile intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione.

Chiarire quali sono i debiti sottratti alle azioni esecutive, tuttavia, non � cosa semplice, tanto che la questione giunge spesso all'attenzione della giurisprudenza.

Da ultimo, ad esempio, della problematica � tornato a occuparsi il TAR Calabria, con la pronuncia n. 151/2021 qui sotto allegata.

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Rilevanza del piano cronologico

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Per il tribunale amministrativo, la prima cosa da verificare � il dato temporale.

Pi� precisamente, ai fini dell'inammissibilit� dell'azione esecutiva non pu� rilevare solo la circostanza che la sentenza che accerta il debito sia successiva alla dichiarazione di dissesto, ma occorre tenere conto anche del fatto o dell'atto di gestione cui si ricollega il debito stesso: l'azione esecutiva � inammissibile se tale atto o fatto � antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

I debiti sganciati dall'attivit� gestoria

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Il piano cronologico, tuttavia, non � il solo a rilevare.

A fronte di una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, occorre infatti verificare sia l'epoca di insorgenza del debito che la sua natura, in quanto i debiti sganciati dall'attivit� gestoria dell'ente non possono essere ricondotti alla massa passiva.

Se, invece, alla base del debito non vi � un fatto o un atto di gestione, non ci si trova di fronte a un costo economico della gestione dissestata e la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto � passibile di esecuzione in via ordinaria.

Si ringrazia l'avv. Aurelio Panetta per la cortese segnalazione


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