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Data: 04/03/2021 11:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Dissesto degli enti e inammissibilità dell'azione esecutiva[Torna su]
Il TUEL, nel regolare la procedura di dissesto degli enti, sancisce il principio generale in forza del quale dalla data in cui il dissesto è dichiarato e sino a che non è approvato il rendiconto della relativa gestione, non è possibile intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente per debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Chiarire quali sono i debiti sottratti alle azioni esecutive, tuttavia, non è cosa semplice, tanto che la questione giunge spesso all'attenzione della giurisprudenza. Da ultimo, ad esempio, della problematica è tornato a occuparsi il TAR Calabria, con la pronuncia n. 151/2021 qui sotto allegata. Leggi anche: Come recuperare i crediti verso un ente dissestato? Rilevanza del piano cronologico[Torna su]
Per il tribunale amministrativo, la prima cosa da verificare è il dato temporale. Più precisamente, ai fini dell'inammissibilità dell'azione esecutiva non può rilevare solo la circostanza che la sentenza che accerta il debito sia successiva alla dichiarazione di dissesto, ma occorre tenere conto anche del fatto o dell'atto di gestione cui si ricollega il debito stesso: l'azione esecutiva è inammissibile se tale atto o fatto è antecedente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. I debiti sganciati dall'attività gestoria[Torna su]
Il piano cronologico, tuttavia, non è il solo a rilevare. A fronte di una sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto, occorre infatti verificare sia l'epoca di insorgenza del debito che la sua natura, in quanto i debiti sganciati dall'attività gestoria dell'ente non possono essere ricondotti alla massa passiva. Se, invece, alla base del debito non vi è un fatto o un atto di gestione, non ci si trova di fronte a un costo economico della gestione dissestata e la sentenza successiva alla dichiarazione di dissesto è passibile di esecuzione in via ordinaria. Si ringrazia l'avv. Aurelio Panetta per la cortese segnalazione |
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