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Data: 03/03/2021 10:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
L'art. 13-undecies del decreto ristori[Torna su]
L'articolo 13-undecies del cd. decreto ristori (d.l. n. 137/2020, convertito con legge n. 176/2020) ha stabilito che i contributi volontari versati all'INPS tardivamente devono considerarsi validi se il ritardo non supera i due mesi e, in ogni caso, non va oltre il 28 febbraio 2021. Si tratta di una norma che tenta di porre rimedio a una delle molteplici difficoltà connesse all'emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 derogando alla perentorietà del termine previsto di norma per il versamento dei predetti contributi e coincidente, in base a quanto stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 184/1997, con il trimestre successivo a quello solare di riferimento della contribuzione. La contribuzione versata in ritardo va validata[Torna su]
A tale proposito, con la circolare n. 34/2021 qui sotto allegata, l'INPS ha chiarito che le sue strutture territoriali devono validare il versamento della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 anche in caso di pagamento tardivo, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021. I contributi compresi nella proroga[Torna su]
L'INPS ha anche precisato quali sono i contributi volontari ricompresi nella proroga, specificando che si tratta di quelli riferiti:
L'Istituto non fa cenno ai contributi del quarto trimestre 2020 e ciò in quanto il termine ordinario per il loro versamento è successivo al 28 febbraio 2021, coincidendo con il 31 marzo 2021. |
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