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Data: 08/03/2007 - Autore: Roberto Cataldi I giudici di merito avevano rilevato che il ragazzo, inquanto studente, non percepiva reddito e "non era presumibile che il giovane avrebbe trovato in breve tempo lavoro". La Corte di Cassazione ha ribaltato il verdetto ed ha quindi riconosciuto alla madre il diritto ad essere risarcita. I giudici della Corte hanno infatti osservato che il giovane studente seguiva un corso di elettronica e "avrebbe, del tutto prevedibilmente, di li' a breve terminato gli studi e prodotto reddito, contribuendo, con alto grado di probabilita', al menage familiare, in considerazione della qualita' di modestissima pensionata della madre". Nell'impianto motivazionale, i giudici di Piazza Cavour hanno ricordato che "il danno futuro è un danno risarcibile se questo si configura come un danno probabile. Nel caso preso in esame "il giovane deceduto, anche alla luce del tipo di studi intrapreso, avrebbe trovato utile impiego, la cui concreta retribuzione, al di la' della ipotetica entita', sarebbe senz'altro stata devoluta in parte ai bisogni familiari". |
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