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Data: 03/03/2021 10:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Avviata la Riforma dello Sport[Torna su]
Con il comunicato stampa del 26 febbraio 2021 (sotto allegato), il Consiglio dei Ministri rende noto di aver approvato definitivamente 5 decreti (che presto verranno pubblicati in Gazzetta) che danno attuazione agli articoli 5,6,7,8 e 9 della legge n. 86/2019 (sotto allegata) che ha conferito al Governo le deleghe necessarie per procedere alla riforma dell'ordinamento sportivo, delle professioni e alla semplificazione. Deleghe che hanno toccato le seguenti materie:
Per completare la riforma, un provvedimento del Consiglio dei Ministri dovrà disporre il differimento di ulteriori decreti, che dovranno occuparsi d'innovare la disciplina degli agenti sportivi, della sicurezza degli impianti sportivi e degli sport invernali, semplificare la burocrazia e contrastare la violenza di genere. Vediamo però ora quali sono le novità più significative in base alle deleghe contenute nella legge n. 86/2019. Enti sportivi professionistici e dilettantistici[Torna su]
Una delle prime novità riguarda l'attuazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione tra professionisti e dilettanti attraverso la riforma delle disposizioni che disciplinano gli enti sportivi dilettantistici (Associazioni sportive dilettantistiche e Società sportive dilettantistiche) e professionistici. A cambiare in particolare saranno i costi che le organizzazioni sportive dei dilettanti dovranno sostenere in virtù della riforma, perché anche su di loro graverà l'obbligo di iscrivere gli sportivi dilettanti all'Inps. Il Fondo pensione sportivi professionisti diventa il Fondo pensione dei lavoratori sportivi, e ad esso dovranno essere iscritti tutti gli sportivi, senza che rilevi il settore professionistico o dilettantistico di appartenenza. Creato per le associazioni sportive dilettantistiche, un registro nazionale gestito da Sport e Salute. Le Asd e Ssd potranno d'ora in poi acquisire personalità giuridica, con la possibilità di scegliere tra una delle tante forme societarie previste dal titolo V del Codice civile o di Ente del terzo settore e in quest'ultimo caso avranno la possibilità di distribuire in minima parte gli utili. Il "lavoratore sportivo"[Torna su]
Cambia la nozione, ma anche le tutele del "lavoratore sportivo", quelle previdenziali riguarderanno sia il settore dilettantistico che quello professionistico. Dilettanti e professionisti vengono quindi parificati ed entrambi saranno considerati lavoratori sportivi. Nella categoria rientreranno atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara del settore dilettantistico o professionistico, che per l'attività svolta percepiscono un corrispettivo. Per quanto riguarda le tipologie contrattuali i lavoratori delle sport potranno essere inquadrati come lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e autonomi. L'amatore sportivo prende il posto del dilettante e a questa figura potranno essere riconosciuti rimborsi, premi, compensi occasionali, che se superano i 10.000 euro all'anno ne determinano la trasformazione in prestazione professionale. Previsto anche l'apprendistato per favorire l'accesso all'attività sportiva dei giovani anche al termine dell'attività sportiva. Gli atleti inoltre non saranno più limitati contrattualmente stante l'abolizione del vincolo sportivo, che però verrà attuato tra qualche tempo. Come contemplato infine dall'art. 6 della legge delega si è provveduto al "riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo." Stop alle discriminazioni per donne e disabili[Torna su]
Una riforma dello sport che si occupa anche di donne e disabili. Nel conferire la delega per innovare la disciplina del lavoratore sportivo, l'art. 5 comma 1 della legge:
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