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Data: 07/03/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
La diligenza specifica del medico[Torna su]
Gli operatori sanitari, nello svolgimento della propria professione, non possono limitarsi ad agire con la diligenza generica di cui al primo comma dell'articolo 1176 del codice civile, ma devono operare con la diligenza specifica di cui al secondo comma della medesima disposizione, ovverosia con quella dell'homo eiusdem generis et condicionis. Il radiologo non può limitarsi a leggere gli esami[Torna su]
Proprio sulla base di tale presupposto, per la Corte di cassazione il medico che effettua un esame diagnostico non più limitarsi a leggere gli esiti dello stesso in modo "liturgico e notarile": come affermato nell'ordinanza numero 4652/2021 qui sotto allegata, dal radiologo ci si attende anche un impulso proattivo all'approfondimento della situazione, ove i predetti esiti lo suggeriscano. Il paziente va guidato[Torna su]
In altre parole, il diagnosticante deve guidare il paziente e non può affidarsi alla speranza che questi si rivolga autonomamente a un altro specialista che riesca a comprendere le implicazioni dell'indagine clinica effettuata e a eseguire gli approfondimenti necessari. Così, è errato affermare (come fatto nel caso di specie dal giudice del merito) che il radiologo, in presenza di una situazione non chiaramente decifrabile, non sia tenuto a eseguire (se competente) o a prescrivere l'esecuzione di esami più approfonditi. Si tratta, infatti, di una conclusione che non è in linea con i criteri di diligenza cui si è fatto cenno sopra. |
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