|
Data: 09/03/2007 - Autore: Cristina Matricardi Secondo la Corte si può incorrere nelle sanzioni di cui alla legge 305/93 (Legge Bancaria) anche se l'attività finanziaria non viene svolta in modo sistematico e professionale. Il legislatore, infatti, sottolinea la Corte, vuole evitare che "soggetti che non posseggono i requisiti necessari e non possono fornire le garanzie del caso sfuggano ai controlli pubblici", inquinando così il mercato del credito. Può essere fatta eccezione dunque solo a quei prestiti di natura occasionale come quelli che un privato potrebbe fare ad un amico. Negli altri casi la semplice disponibilità a fare prestiti conosciuta da un pubblico anche ristretto è condizione sufficiente per integrare gli estremi del reato. E ciò anche se di fatto sia stato concesso un solo prestito. |
|