Data: 19/04/2021 15:00:00 - Autore: Francesco Pandolfi

Rinnovo porto d'armi

Il Prefetto rigetta un'istanza di rinnovo porto d'armi e revoca la licenza di porto di pistola per difesa personale, con relativo libretto.
Il rinnovo viene chiesto sulla base dell'attivit� che l'interessato continua a svolgere, come presentatore ufficiale di cambiali ed assegni insoluti per conto di notai ed istituti di credito, con la possibilit� di riceverne dai debitori il corrispondente pagamento onde evitare l'elevazione del protesto.

Incolumit� personale

In corso di causa dopo la notifica e il deposito del ricorso giudiziale, per il vero il provvedimento adottato dall'articolazione amministrativa non mostra una reale esauriente valutazione dell'affidabilit� dell'interessato, il quale detiene il porto d'armi da decenni senza rilievi, n� dei pericoli prospettati cui la persona pu� incorrere vista la sua attivit� professionale.
Da osservarsi, infatti, che il pericolo per la propria incolumit� non si deve manifestare per forza in minacce, ma potrebbe essere prospettato come semplice probabilit� di essere aggredito da terzi, con l'intento di acquisire il possesso del danaro legittimamente riscosso.
Pertanto, un provvedimento di rigetto che va in questa direzione non sembra correttamente motivato, specie se si pensa ai possibili esiti che il diniego potrebbe avere in termini di riduzione se non di interruzione dell'attivit� professionale, attesa l'evidente esposizione a pericolo del presentatore in ragione sia del trasporto di denaro contante, sia dei rapporti che � chiamato ad instaurare con i debitori protestati.

Il principio regolatore

Ebbene, il principio di fondo che funge da guida in questi casi � quello che l'amministrazione, nel momento in cui sceglie di cambiare opinione rispetto ai precedenti rinnovi, deve dare sempre conto, nella motivazione del diniego, del mutamento di condizioni e presupposti che avevano dato luogo all'originario rilascio della licenza medesima, o ai rinnovi.
Inoltre deve sempre calibrare la sua decisione al caso concreto che sta valutando, senza generalizzare.
Non pu� mai genericamente rigettare.
Fattispecie esaminata e favorevolmente risolta, per la parte privata, dal Tar Napoli con la sentenza n. 1555/21 pubblicata in data 08.03.2021.

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