Data: 17/03/2021 13:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Giudici ausiliari incompatibili con la Costituzione

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Con la sentenza n. 41/2021 qui sotto allegata, la Corte costituzionale ha preso una posizione netta che, di certo, far� molto discutere: le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello sono incostituzionali.

In particolare, per la Consulta, gli articoli da 62 a 72 del decreto legge n. 69/2013 si pongono in contrasto con l'articolo 106 della Costituzione.

Violato l'articolo 106 della Costituzione

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L'articolo 106 della Costituzione, infatti, d� la possibilit� di nominare magistrati onorari, ma solo per le funzioni attribuite a giudici singoli.

� vero che in alcuni casi � possibile ammettere i giudici onorari a svolgere funzioni collegiali in via eccezionale e temporanea, ma solo in primo grado e quindi, come si legge nel comunicato stampa della stessa Cassazione, "nei Tribunali e non gi� nelle Corti (d'appello o di cassazione)".

Insomma: l'istituzione di giudici onorari ausiliari destinati a svolgere in maniera stabile ed esclusiva funzioni collegiali presso le Corti d'appello non pu� ritenersi in alcun modo compatibile con il dettato costituzionale.

Via libera ai giudici ausiliari sino al 2025

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In ogni caso, la Corte costituzionale ha ritenuto di dover assicurare la "necessaria gradualit� nella completa attuazione della normativa costituzionale" e, quindi, ha validato l'attuale assetto che prevede la partecipazione dei giudici ausiliari alle decisioni delle Corti d'appello sino al 31 ottobre 2025, ovverosia fino alla data di entrata in vigore della riforma generale della magistratura onoraria, prevista dall'articolo 32, primo periodo, del decreto legislativo n. 116/2017.

La "temporanea tollerabilit� costituzionale" � stata giustificata in ragione dell'incidenza "dei concorrenti valori di rango costituzionale", in primis quello alla tutela giurisdizionale, "presidio di garanzia di ogni diritto fondamentale", che sarebbe compromesso laddove si imponessero delle improvvise e non altrimenti sopperibili carenze nell'organizzazione giudiziaria.


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