|
Data: 20/03/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate![]()
L'Italia si adegua ai controlli ufficiali di alimenti e mangimi[Torna su]
Sulla Gazzetta Ufficiale datata 11.02.2021 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 27/2021 (sotto allegato), in vigore dal 26 marzo, al fine di adeguare la normativa nazionale al Regolamento UE 2017/625. Detto regolamento, che va a modificare altri regolamenti e direttive precedenti, si occupa dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. Il decreto legislativo si compone di 20 articoli e 3 allegato corredati da tabelle esplicative. Vediamo in sintesi cosa prevede il provvedimento. Importanti illeciti penali diventano amministrativi[Torna su]
Tra le novità di maggiore spicco del decreto c'è l'eliminazione della legge n. 283/1962 (ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 10 e 22), che contiene la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. Eliminazione che trasforma importanti illeciti penali colposi (utilizzo, vendita, somministrazione, introduzione di sostanze alimentari contaminate da additivi o prodotti non consentiti o cancerogeni o in stato di degrado, promiscuità, cattiva conservazione, non rispettosi dei requisiti stabiliti dalla legge) in illeciti amministrativi puniti con sanzione pecuniaria. Autorità competenti e funzioni[Torna su]
Il decreto individua poi le autorità competenti e il personale pertinente a cui il decreto assegna compiti particolari nel settore della sicurezza e dell'igiene alimentare e dei mangimi, ma anche in quello dei pesticidi, dei prodotti fitosanitari per la tutela della salute delle persone e degli animali. Numerosi i soggetti coinvolti nel sistema, alcuni in settori strettamente collegati alle funzioni svolte. Da menzionare il Ministero della salute, le regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, il Ministero delle politiche agricole alimentari, il Ministero della difesa e la Polizia Giudiziaria. A queste autorità sono affidati importanti compiti di controllo (art. 4) e l'adozione di provvedimenti proporzionali al rischio effettivo (art 5). Collaborazione e controperizia[Torna su]
Alle attività di controllo, gli operatori dei settori indicati nell'art. 2 devono collaborare, consentendo alle autorità competenti l'accesso ai locali, alle attrezzature, ai documenti, ai sistemi informatici, agli animali e alle merci. Agli organismi però deve essere consentito, in sede di prelievo del campione, se fattibile e pertinente, di prelevare "una quantità sufficiente per rendere disponibili tutte le aliquote previste, compresa quella destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame di parte presso un laboratorio di sua fiducia accreditato e quella per consentirgli l'espletamento dell'eventuale fase relativa alla controversia." Controperizia che può riguardare anche merci e animali. ControversieL'operatore che non condivide i risultati delle autorità competenti entro 30 giorni dall'invio della comunicazione dell'esito sfavorevole, può attivare una controversia, chiedendo di ripetere analisi e controlli all'istituto Superiore di Sanità, che entro 60 giorni comunica l'esito all'operatore, ma anche all'Autorità competente che ha effettuato il controllo. Laboratori ufficiali, di riferimento e di autocontrollo mangimi[Torna su]
Nei settori di competenza del Ministero della salute sono individuati i seguenti laboratori ufficiali:
Inoltre, "Per tutelare la salute pubblica e garantire la sicurezza alimentare in base a quanto previsto dalla normativa vigente, il Ministero della salute, quale Autorità competente, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, designa i laboratori nazionali di riferimento (LNR) per alimenti, mangimi, sanità animale e formulati fitosanitari." I laboratori annessi e non annessi agli stabilimenti del settore dei mangimi devono essere accreditati "da un organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011." Macellazione per il consumo domestico privato[Torna su]
Il decreto ammette la macellazione per il consumo domestico privato eseguito al di fuori degli stabilimenti registrati e conosciuti a condizione che la macellazione abbia ad oggetto solo le specie elencate al comma 2 dell'art. 16, che quanto macellato non venga commercializzato, che gli animali non vengano storditi e che le Asl possano effettuare controlli a campione. Eliminati alcuni provvedimenti[Torna su]
L'articolo 18 prevede infine l'abrogazione di alcuni importanti provvedimenti
A questi cui si aggiungono altri provvedimenti che interessano soprattutto i settori dell'allevamento animale, della sua alimentazione e delle sue condizioni igieniche. |
|