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Data: 26/03/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Cessazione immediata dei rumori e risarcimento del danno[Torna su] Il Tribunale di Torino interviene in materia d'immissioni con la sentenza n. 1261/2021 (sotto allegata) con cui accoglie il ricorso di un gruppo nutrito di cittadini contro il Comune, responsabile di non aver adottato negli anni provvedimenti pi� idonei ed efficaci a contrastare i rumori e gli schiamazzi della movida del quartiere. Ai cittadini � stato riconosciuto il risarcimento del danno da inquinamento acustico, sussistente anche in assenza di un danno biologico documentato, ma vediamo meglio che cosa � successo.
Ben 29 cittadini si rivolgono all'autorit� giudiziaria per chiedere:
Nessun intervento dell'Autorit� a contrastare rumore e disordine[Torna su]
I ricorrenti espongono che dal 2006, quando sono stati realizzati i lavori per le Olimpiadi invernali nella citt� di Torino, il quartiere in cui abitano � diventato uno dei principali luoghi di svago notturno della citt�. Sono stati aperti nuovi ristoranti, wine e cocktail bar, enoteche, rivendite di street food e minimarket con bevande da asporto. Nel tempo si sono aggiunti i venditori ambulanti e i dehors si sono estesi dai marciapiedi alle strade. Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda il quartiere pullula di gente. I protagonisti della movida imbrattano strade, portoni e marciapiedi e spesso urlano anche a causa del consumo eccessivo di alcool. Il tutto senza alcuna reazione da parte delle Forze dell'Ordine. "Nel 2013 l'ARPA e la Polizia Municipale individuarono venti locali dove, soprattutto per gli schiamazzi dei clienti che sostavano per strada, i limiti di immissione sonora erano superati con eccedenze comprese tra 13 e 19,5 dB (A); le punte massime (da 65 a 74 dB) A) si registravano tra la mezzanotte e le due del mattino." I cittadini del quartiere nel tempo si sono attivati per chiedere l'intervento delle Autorit� competenti, senza ottenere alcun risultato. I provvedimenti emanati dal Comune infatti si sono rivelati assolutamente inutili a contrastare il fenomeno. Violati i diritti fondamentali dei ricorrenti[Torna su]
I ricorrenti ritengono violati i loro diritti fondamentali. A tale fine richiamano l'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, che tutela il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare (�). Rammentano poi gli effetti negativi dell'inquinamento acustico attraverso richiami a leggi nazionali ed europee e ricordano che il Comune, come qualsiasi proprietario, deve rispettare i limiti sanciti dall'art. 844 c.c. in materia di immissioni. Il Comune non pu� pagare per la condotta di terzi[Torna su]
In sua difesa il Comune richiama tutti i provvedimenti adottati nel corso degli anni e i controlli effettuati per contrastare il fenomeno lamentato, sostenendo di aver agito anche nell'interesse degli abitanti e del loro diritto al riposo. Lamenta poi il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa in quanto "il principale elemento di disturbo proviene dagli esercizi commerciali e dal comportamento abnorme degli avventori e di coloro che, in genere, popolano le strade della movida." Contesta quindi infine il nesso di causa e le richieste riparatorie avanzate dai cittadini. Indubbio il diritto al risarcimento: il Comune poteva fare di pi�[Torna su]
Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1261/2021 per� accoglie la domanda dei cittadini e condanna il Comune a risarcirli riconoscendo loro importi variabili fino a un massimo di 42.000 euro soprattutto per le ragioni che si vanno a illustrare. Dalle perizie e rilievi effettuati � emerso come in effetti "� sempre e soltanto la cosiddetta movida a generare, oltre al rumore, tutti i pregiudizi segnalati dai ricorrenti." Indubbio il nesso tra le azioni insufficienti e del tutto inadeguate adottate dal Comune e la situazione creatasi negli anni. Il Comune pur non ignorando il problema della movida non ha adottato alcun piano di risanamento acustico, non ha controllato il flusso delle persone e non ha regolato in modo adeguato gli orari delle attivit�. Il Comune dovrebbe procedere a "un'analisi approfondita della situazione complessiva, verosimilmente quella richiesta dal piano di risanamento acustico, intervenendo, nel frattempo, con misure d'urgenza assai pi� pregnanti di quelle fin qui adottate." Indubbio quindi il danno cagionato ai ricorrenti, tanto pi� che le Su della Cassazione hanno avuto modo di precisare che "il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite � risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela � ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno � tenuto a uniformarsi." Leggi anche: Immissioni rumorose: il danno al normale svolgimento della vita personale e familiare si presume |
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