Data: 26/03/2021 22:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Cessazione immediata dei rumori e risarcimento del danno

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Il Tribunale di Torino interviene in materia d'immissioni con la sentenza n. 1261/2021 (sotto allegata) con cui accoglie il ricorso di un gruppo nutrito di cittadini contro il Comune, responsabile di non aver adottato negli anni provvedimenti pi� idonei ed efficaci a contrastare i rumori e gli schiamazzi della movida del quartiere. Ai cittadini � stato riconosciuto il risarcimento del danno da inquinamento acustico, sussistente anche in assenza di un danno biologico documentato, ma vediamo meglio che cosa � successo.

Ben 29 cittadini si rivolgono all'autorit� giudiziaria per chiedere:

  • di ordinare al Sindaco, in base a quanto previsto dall'art. 844 c.c., di far cessare le immissioni sonore eccessive o di adottare le misure necessarie per riportare i rumori nei limiti della normale tollerabilit�;
  • di ordinare al Comune, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., di pagare una penale in favore di ciascun attore di 48,00 euro per ogni giorno di ritardo dell'adempimento suddetto;
  • di condannare il Comune a risarcire a ciascuno un danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore a 62.400 euro in relazione al periodo di danno precisato nel ricorso introduttivo o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia (oltre interessi e rivalutazione monetaria). Risarcimento che in ogni caso non pu� essere inferiore a 12.480,00 euro ciascuno o parte di questo, pari a 48 euro giornalieri per il periodo di danno indicato nel ricorso o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.

Nessun intervento dell'Autorit� a contrastare rumore e disordine

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I ricorrenti espongono che dal 2006, quando sono stati realizzati i lavori per le Olimpiadi invernali nella citt� di Torino, il quartiere in cui abitano � diventato uno dei principali luoghi di svago notturno della citt�. Sono stati aperti nuovi ristoranti, wine e cocktail bar, enoteche, rivendite di street food e minimarket con bevande da asporto. Nel tempo si sono aggiunti i venditori ambulanti e i dehors si sono estesi dai marciapiedi alle strade.

Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda il quartiere pullula di gente. I protagonisti della movida imbrattano strade, portoni e marciapiedi e spesso urlano anche a causa del consumo eccessivo di alcool. Il tutto senza alcuna reazione da parte delle Forze dell'Ordine.

"Nel 2013 l'ARPA e la Polizia Municipale individuarono venti locali dove, soprattutto per gli schiamazzi dei clienti che sostavano per strada, i limiti di immissione sonora erano superati con eccedenze comprese tra 13 e 19,5 dB (A); le punte massime (da 65 a 74 dB) A) si registravano tra la mezzanotte e le due del mattino." I cittadini del quartiere nel tempo si sono attivati per chiedere l'intervento delle Autorit� competenti, senza ottenere alcun risultato. I provvedimenti emanati dal Comune infatti si sono rivelati assolutamente inutili a contrastare il fenomeno.

Violati i diritti fondamentali dei ricorrenti

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I ricorrenti ritengono violati i loro diritti fondamentali. A tale fine richiamano l'art. 8 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libert� fondamentali, che tutela il diritto di ciascuno al rispetto della propria vita privata e familiare (�). Rammentano poi gli effetti negativi dell'inquinamento acustico attraverso richiami a leggi nazionali ed europee e ricordano che il Comune, come qualsiasi proprietario, deve rispettare i limiti sanciti dall'art. 844 c.c. in materia di immissioni.

Il Comune non pu� pagare per la condotta di terzi

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In sua difesa il Comune richiama tutti i provvedimenti adottati nel corso degli anni e i controlli effettuati per contrastare il fenomeno lamentato, sostenendo di aver agito anche nell'interesse degli abitanti e del loro diritto al riposo. Lamenta poi il proprio difetto di legittimazione passiva nella causa in quanto "il principale elemento di disturbo proviene dagli esercizi commerciali e dal comportamento abnorme degli avventori e di coloro che, in genere, popolano le strade della movida." Contesta quindi infine il nesso di causa e le richieste riparatorie avanzate dai cittadini.

Indubbio il diritto al risarcimento: il Comune poteva fare di pi�

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Il Tribunale di Torino con la sentenza n. 1261/2021 per� accoglie la domanda dei cittadini e condanna il Comune a risarcirli riconoscendo loro importi variabili fino a un massimo di 42.000 euro soprattutto per le ragioni che si vanno a illustrare.

Dalle perizie e rilievi effettuati � emerso come in effetti "� sempre e soltanto la cosiddetta movida a generare, oltre al rumore, tutti i pregiudizi segnalati dai ricorrenti."

Indubbio il nesso tra le azioni insufficienti e del tutto inadeguate adottate dal Comune e la situazione creatasi negli anni. Il Comune pur non ignorando il problema della movida non ha adottato alcun piano di risanamento acustico, non ha controllato il flusso delle persone e non ha regolato in modo adeguato gli orari delle attivit�.

Il Comune dovrebbe procedere a "un'analisi approfondita della situazione complessiva, verosimilmente quella richiesta dal piano di risanamento acustico, intervenendo, nel frattempo, con misure d'urgenza assai pi� pregnanti di quelle fin qui adottate."

Indubbio quindi il danno cagionato ai ricorrenti, tanto pi� che le Su della Cassazione hanno avuto modo di precisare che "il danno non patrimoniale conseguente a immissioni illecite � risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e al diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela � ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno � tenuto a uniformarsi."

Leggi anche: Immissioni rumorose: il danno al normale svolgimento della vita personale e familiare si presume


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