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Data: 30/03/2021 06:00:00 - Autore: Lucia Izzo
Contributo a fondo perduto per avvocati e professionisti[Torna su] Tra gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", anche per avvocati e professionisti si aprono le porte dei "sostegni", seppur contenuti, conseguenti alla riduzione del fatturato determinata dalla pandemia che ha colpito il paese nell'ultimo anno. Nel dettaglio, è l'art. 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, ribattezzato "Decreto Sostegni" ad aver riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Una disciplina che dovrà passare al vaglio del Parlamento, per la definitiva conversione del decreto, ma operativa sin da subito come dimostra la recente pubblicazione del provvedimento (qui sotto allegato) con cui l'Agenzia delle Entrate introduce il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal D.L. Sostegni. Istanze dal 30 marzo al 28 maggio[Torna su] Questo l'iter procedurale descritto dalle Entrate: a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione. Come noto, il Decreto Sostegni pone due requisiti per accedere al sostegno, ovvero: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato suddetti. Il calo di fatturato[Torna su] Diversi dubbi sono sorti in relazione alle modalità per calcolare gli importi ai fini della verifica del calo di fatturato, soprattutto tra gli avvocati. La stessa Agenzia delle Entrate, nella guida predisposta sul contributo (qui sotto allegata), specifica che "al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi". Per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura. Dirimente è il richiamo che, a tal proposito, l'Agenzia delle Entrate fa ai chiarimenti forniti in precedenza con le circolari n. 15 del 13 giugno 2020 e n. 22 del 21 giugno 2020. Sempre le Entrate, nelle istruzioni per compilare l'istanza (qui sotto allegate) precisano che "ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020" e, a tal fine, dovranno "essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020". Ancora, viene chiarito che gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 da indicare sull'istanza saranno "determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nell'anno". Invece, per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi. In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata nel mese di dicembre 2019. Come si calcola il contributo?[Torna su] Per quanto riguarda l'ammontare del contributo, questo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019. Queste la percentuali da applicare: - 60% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro; - 50% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila; - 40% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione; - 30% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni; - 20% se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni. Verrà comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche; ma c'è anche un tetto massimo in quanto l'importo del contributo riconosciuto non potrà in ogni caso superare 150.000 euro. Si rammenta che il nuovo contributo a fondo perduto, così come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l'Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. |
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