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Data: 07/04/2021 17:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate
Abbandono di minore lasciare la bimba in auto[Torna su]
Nessuno sconto per il genitore che lascia la propria figlia minore e portatrice di handicap da sola in auto per andare a fare la spesa. Non regge la versione del padre, che dichiara di essersi allontanato per un bisogno fisiologico, lasciando la bimba in auto con la madre perch� stanca dopo una giornata di mare. La bimba infatti era sola in auto, come rinvenuta dalla guardia giurata attirata dalle richieste di aiuto dalla minore. Escluse quindi le attenuanti generiche e la causa di esclusione della punibilit� per particolare tenuit� del fatto. La condotta del padre � senza dubbio grave e idonea a integrare il reato di abbandono di minori o incapaci. Questo quanto disposto dalla Cassazione nella sentenza n. 11403/2021 (sotto allegata) al temine della seguente vicenda processuale. Il giudice d'appello riforma la sentenza di condanna dell'imputato accusato di aver commesso, in concorso, il reato di abbandono di minori e incapaci contemplato dall'art. 591 c.p. Il giudice dell'impugnazione infatti riduce la pena a sei mesi di reclusione rispetto agli otto mesi di detenzione applicati anche alla concorrente nel reato dal giudice di primo grado. Il reato contestato si � realizzato perch� entrambi i genitori imputati hanno abbandonato la figlia minore, con difficolt� motorie e linguistiche, all'interno dell'autovettura chiusa, parcheggiata nell'area disabili di un supermercato. Gli imputati sono stati accusati perch� a un certo punto la bambina ha iniziato a chiedere aiuto tanto che i genitori sono stati richiamati con l'altoparlante dell'esercizio commerciale. Alle forze dell'ordine intervenute nel frattempo i due imputati hanno fornito giustificazioni contraddittorie sui motivi del loro allontanamento. Causa di non punibilit� per particolare tenuit� del fatto[Torna su]
L'imputato ricorre in Cassazione per contestare la decisione della corte d'appello per le seguenti ragioni.
Nessuna tenuit� per chi lascia una minore con handicap in auto senz'aria[Torna su]
La Corte di Cassazione adita con la sentenza n. 11403/2021 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni. Il primo motivo di ricorso � inammissibile perch� la motivazione della sentenza impugnata descrive con una motivazione congrua, logica e completa una dinamica dei fatti ben diversa da quella prospettata dal ricorrente. Risulta infatti che i due genitori sono sopraggiunti in soccorso della minore solo dopo che la guardia giurata ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine e ha diramato l'annuncio con l'altoparlante del supermercato. Nessun elemento probatorio dimostra che la bambina stesse dormendo, come affermato dall'imputato. Inammissibile perch� manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, perch� anche in questo caso la Corte ha motivato in maniera logica ed esauriente le ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare la causa di non punibilit� per tenuit� del fatto, ossia il pericolo per la salute e la sicurezza della bambina. Inammissibile infine anche il terzo motivo perch� prima di tutto il riconoscimento delle attenuanti generiche � una decisione discrezionale del giudice di merito insindacabile in sede di legittimit�. In secondo luogo perch� dalla motivazione si evince che � stato valorizzato nel suo complesso il comportamento dell'imputato e la non lievit� dell'offesa "in considerazione del pericolo per la salute e la sicurezza della minore, oltre alle circostanze dell'azione, consistita nell'aver lasciato la disabile esposta a pericolo di malore per caldo e mancanza di areazione." Leggi anche: - Figli abbandonati in macchina? Reato anche se per poco tempo |
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