Data: 31/03/2021 06:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Startup innovative con atto pubblico

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Con la sentenza n. 2643/2021 (sotto allegata) il Consiglio di Stato accoglie l'appello del Consiglio Nazionale del Notariato, riformando in tal modo la precedente sentenza n. 10004/2017 con la quale il TAR del Lazio ha ritenuto legittima la possibilità di redigere l'atto costitutivo delle start up innovative in modalità esclusivamente informatica, senza quindi l'intervento del notaio, come previsto in genere per le altre società.

Per il Consiglio di Stato l'errore in cui è caduto il TAR del Lazio consiste nell'aver interpretato il DM del 17 febbraio 2016 del Ministero dello Sviluppo economico nel senso di aver voluto escludere del tutto la redazione dell'atto costitutivo delle start up innovative con atto pubblico notarile.

Atto costitutivo startup innovative solo in modalità informatica?

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Il Consiglio Nazionale del Notariato agisce con ricorso per chiedere l'annullamento del Dm 17 febbraio 2016, che disciplina le modalità di redazione degli atti costituivi di Srl start up innovative, stabilendo che detti documenti debbano essere redatti esclusivamente in modalità informatica e riportare l'impronta digitale di ogni sottoscrittore come previsto dall'art. 24 del CAD. Il TAR del Lazio però respinge il ricorso.

Il Consiglio nazionale del Notariato a questo punto ricorre contro il Ministero dello Sviluppo Economico per ottenere la riforma della sentenza TAR Lazio del 10004/2017. Nel primo motivo del ricorso il Consiglio del Notariato appellante censura "il rigetto del primo motivo di ricorso da parte del T.A.R., secondo cui deve essere recisamente escluso che il d.m. abbia voluto eliminare la possibilità di redazione "per atto pubblico" dell'atto costitutivo (e delle successive modificazioni) di start up innovative, come si desume in modo inequivoco dello stesso art. 4, co. 10-bis, d.l. n. 3/2015, avendo invece inteso disciplinare le modalità di perfezionamento di tale atto (scrittura privata digitale ex art. 24 Cad)".

Statuto e atto costitutivo startup innovative con atto pubblico

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Il Consiglio di Stato accoglie l'appello e il motivo del ricorso citato, rilevando tra l'altro che "il citato art. 4, comma 10-bis del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3, contempla un'alternatività quanto alle modalità di costituzione: l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale". L'art. 1, co. 2 del DM impugnato prevede invece che "l'atto costitutivo e lo statuto, ove disgiunto, sono redatti in modalità esclusivamente informatica e portano l'impronta digitale di ciascuno dei sottoscrittori apposta a norma dell'art. 24 del C.A.D."

Quest'ultima disposizione, prevedendo quale unica possibilità di redazione dell'atto costitutivo e dello statuto quella "esclusivamente informatica", esclude - illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge - l'altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della peculiare tipologia di società in discorso, vale a dire quella basata sulla redazione "per atto pubblico".

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