Data: 06/04/2021 23:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Medici non responsabili per i vaccini

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Il decreto legge numero 44/2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° aprile 2021 e convertito con legge del 26 maggio 2021, ha introdotto uno scudo penale per il personale sanitario che somministra il vaccino anti SARS-CoV-2, che non può essere chiamato a rispondere dei reati di lesioni personali colpose e omicidio colposo per i fatti verificatisi in conseguenza di tale attività.

La norma

In particolare, a stabilirlo è l'articolo 3 del decreto Covid, che è rimasto sostanzialmente immutato dopo la conversione in legge e che così dispone:

"Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione".

Il presupposto: vaccino conforme

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Il presupposto per l'esclusione della responsabilità penale è che le vaccinazioni siano effettuate in conformità alle indicazioni contenute nell'AIC, ovverosia il provvedimento di Autorizzazione all'Immissione in Commercio rilasciato dall'AIFA, e alle circolari relative all'attività di vaccinazione pubblicate sul sito del Ministero della salute.

A ben vedere, si tratta di documenti dal contenuto spesso indeterminato che non assicurano particolare certezza all'esimente.

Ma non solo: con riferimento all'AIC, si potrebbe porre qualche problema con riferimento alle ipotesi in cui le autorizzazioni sono subordinate a condizioni, come è avvenuto per AstraZeneca. Si tratta di una prassi che permette di rendere immediatamente disponibile un vaccino, nonostante la minore completezza dei dati rispetto a quelli normalmente necessari, laddove si ritenga che il beneficio per il paziente sia superiore rispetto ai rischi.

Il sistema di responsabilità medica resta uguale

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Va comunque chiarito che la nuova norma si pone come una clausola eccezionale operante solo durante la campagna vaccinale straordinaria.

Per tale ragione, la stessa non incide in alcun modo sull'ordinario sistema di responsabilità medica che, pur lasciando il passo allo scudo penale specifico introdotto dal decreto aprile per la fase vaccinale, resta immutato, nella veste conferitagli dalla legge Gelli.

Vaccini: tra colpa lieve e colpa grave non c'è differenza

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Se l'esclusione della responsabilità dolosa dallo scudo penale si evince, senza alcun dubbio, dall'esplicito riferimento agli articoli 589 e 590 del codice penale, qualche riflessione in più va fatta con riferimento alla colpa: c'è differenza tra colpa grave e colpa lieve?

Per come è formulato l'articolo 3 del decreto Covid sembra proprio di no. Se sono rispettate le indicazioni, la responsabilità penale è comunque esclusa, a prescindere dal grado della colpa.

Vaccini e responsabilità civile

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Va poi detto che lo scudo si limita a proteggere i sanitari dalla responsabilità penale, ma non da quella civile.

Quest'ultima, infatti, non è contemplata, con la conseguenza che, con riferimento ad essa, operano le regole ordinarie, anche durante la straordinaria fase della vaccinazione contro il coronavirus.

La legge Gelli bastava?

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Sono diversi gli interpreti che hanno sin da subito giudicato "inutile" la norma in commento, sulla base del fatto che già gli articoli 5, 6 e 7 della cd. legge Gelli (n. 24/2017) sembrerebbero idonei garantire che il personale vaccinatore non incorra in un'ingiusta responsabilità penale. Il principio posto dai predetti articoli e recepito dall'articolo 590-sexies c. p. prevede già che i sanitari che si sono comportati in maniera corretta e hanno attuato con diligenza le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali non possono incorrere in responsabilità penale.

Responsabilità medica per morte o lesioni durante il Covid

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Lo scudo penale, per come regolamentato nel decreto legge, in un primo momento non ha soddisfatto a pieno i medici.

La FNOMCeo, per il tramite del Presidente Filippo Anelli, ha infatti giudicato l'originario provvedimento non idoneo a sollevare il medico "da atti professionali compiuti in un contesto emergenziale, da medicina delle catastrofi, e con il solo obiettivo di salvare vite". Ad essere criticata, più nel dettaglio, è stata la scelta dell'esecutivo di limitare le misure alla sola fase di vaccinazione, che invece è quella che meno preoccupa i sanitari, abituati ad assumersi responsabilità in tutte le campagne vaccinali.

Tuttavia, in sede di conversione in legge è stato aggiunto al decreto 44 un nuovo articolo 3-bis, dedicato, in generale, alla responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e che così dispone:

"1.Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.

2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza".

Per approfondimenti leggi Responsabilità medica durante il Covid: solo colpa grave


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