Data: 17/04/2021 16:00:00 - Autore: Francesca Stramaglia

L'art. 474 c.p.c.

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L'art. 474 c.p.c. sancisce il principio di diritto secondo il quale nulla executio sine titulo, ossia non è possibile procedere ad esecuzione forzata se non si è in possesso di un titolo esecutivo costitutivo del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la tutela di un diritto di credito.
Il creditore insoddisfatto può proporre con ricorso una domanda di ingiunzione a seguito della quale, qualora il credito sia certo, liquido ed esigibile, il Giudice emetterà un decreto ingiuntivo che dovrà essere notificato all'ingiunto entro 60 gg dall'emissione, qualora vi sia residenza nella Repubblica italiana, o entro 90 gg negli altri casi, pena l'inefficacia del decreto stesso.
Dal momento della notifica del decreto ingiuntivo, sorge in capo all'ingiunto la possibilità di proporre opposizione nel termine essenziale di 40 gg.
Allo spirare del suddetto termine, il decreto diviene non più opponibile e viene munito, su richiesta del creditore, della formula esecutiva, divenendo così titolo esecutivo. Da un punto di vista giuridico, il decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva è parificato ad una sentenza passata in giudicato, pertanto è soggetto al termine prescrizionale di 10 anni ex art. 2953 c.c.

Da quando decorre il dies a quo per la prescrizione?

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La prescrizione decennale da actio iudicati, prevista dall'art. 2953 c.c., decorre, ai sensi dell' art. 2935 c.c.("La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere") non dal giorno in cui è possibile l'esecuzione della sentenza, nè dal giorno della sua pubblicazione ma dal momento del passaggio in giudicato della stessa. Non è l'esistenza nè l'esecutività della sentenza in sè che determinano l'applicabilità del termine decennale della prescrizione, ma il giudicato, con la conseguenza che finchè c'è solo la sentenza ma non ancora il giudicato non opera il termine di prescrizione decennale da actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. Ciò comporta che, se si tratta di sentenza soggetta ad impugnazione, la prescrizione da actio iudicati inizia a decorrere non dalla pubblicazione di essa ma dalla completa decorrenza del termine per impugnare. (Cassazione civile sez. III, 10/07/2014, n.15765)

La giurisprudenza

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La III sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15157 del 20/06/2017 ha sancito il seguente principio in materia di decorrenza della prescrizione del decreto ingiuntivo: "l'interruzione del termine di prescrizione, con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, ha effetti permanenti fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna; l'ulteriore termine di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c., decorre quindi dal momento del passaggio in giudicato della sentenza che decide sull'opposizione ovvero dalla data in cui il decreto acquista efficacia di giudicato, per la sua mancata tempestiva opposizione o per l'estinzione del giudizio di opposizione".

Il termine prescrizionale, quindi, di un decreto ingiuntivo è di 10anni e 40 gg dalla data della sua notifica alla parte ingiunta.


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