Data: 17/04/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

L'obbligo di mantenere non si eredita

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Se il soggetto obbligato a versare il mantenimento all'ex coniuge viene meno, i suoi eredi non possono essere chiamati a continuare a corrispondere l'assegno in sua vece: il mantenimento, infatti, è un'obbligazione personale che, in quanto tale, non si trasferisce agli eredi ma cessa di esistere con il decesso dell'obbligato.

Tale affermazione è valida anche in senso opposto: se a morire è il beneficiario dell'assegno di mantenimento, i suoi eredi non possono pretendere di sostituirsi al de cuius nel godimento dell'elargizione da parte dell'ex coniuge di questi.

Coniuge superstite separato

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Come appena detto, la regola generale prevede che il beneficiario dell'assegno di mantenimento, al decesso dell'ex coniuge, perde ogni diritto economico; tuttavia, se tra i due non era intervenuto divorzio ma era stata formalizzata solo la separazione, il superstite gode comunque di importanti tutele.

Innanzitutto, il coniuge separato rientra tra gli eredi legittimari, ai quali il nostro ordinamento riserva una quota del patrimonio del defunto, a prescindere dalla volontà di quest'ultimo. Di conseguenza, il coniuge separato rimasto vedovo non gode più dell'assegno di mantenimento ma ha diritto a una quota di eredità dell'ex (vai alla guida I legittimari nella successione ereditaria).

Inoltre, al coniuge separato spetta anche la pensione di reversibilità.

Coniuge superstite divorziato

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Il coniuge superstite divorziato, invece, di fronte alla perdita dell'assegno di mantenimento conseguente al decesso dell'ex, non può "consolarsi" con l'eredità, in quanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio fa venir meno ogni diritto successorio.

In alcuni casi, tuttavia, gli potrebbe comunque spettare la reversibilità. I presupposti a tal fine necessari sono i seguenti:

  • il coniuge divorziato percepiva dall'ex un assegno divorzile;
  • il coniuge divorziato non deve essersi risposato;
  • il rapporto di lavoro dal quale la pensione di reversibilità trae origine deve essere antecedente alla sentenza di divorzio.

Assegno a carico dell'eredità

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In ogni caso, va detto che l'articolo 9 bis della legge sul divorzio permette all'ex coniuge divorziato, a certe condizioni, di chiedere e ottenere un assegno periodico a carico dell'eredità.

In particolare, tale disposizione prevede che l'assegno spetti in presenza dei due seguenti presupposti:

  • all'ex era stato riconosciuto un assegno di mantenimento periodico a carico del defunto;
  • l'ex si trovi in stato di bisogno.

A stabilire il diritto all'assegno periodico a carico dell'eredità è il giudice, che lo determinerà tenendo conto:

  • dell'importo del mantenimento;
  • dell'entità del bisogno;
  • dell'eventuale pensione di reversibilità;
  • delle sostanze ereditarie;
  • del numero e della qualità degli eredi;
  • delle condizioni economiche di questi ultimi.

L'assegno a carico dell'eredità può anche essere corrisposto in un'unica soluzione, se le parti si accordano in tal senso, e cessa di essere pagato se il beneficiario si risposa o non si trova più in stato di bisogno (salvo poi essere nuovamente disposto se il bisogno risorga).


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