Data: 16/04/2021 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli

Pari opportunità: la norma

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Il decreto legislativo numero 198/2006, meglio noto come codice delle pari opportunità, è il testo normativo di riferimento per la garanzia della parità di accesso al lavoro delle donne.

Al primo comma dell'articolo 27, infatti, il codice stabilisce che "È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, nonché la promozione, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale , anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma".

Dal secondo comma della medesima disposizione si evince, più nel dettaglio, quali sono le principali domande che di certo non possono essere poste a una donna in sede di colloquio. Esso, infatti, sancisce che "La discriminazione di cui al comma 1 è vietata anche se attuata: a) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive; b) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso".

Non chiedere alla donna se vuole sposarsi o avere figli

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Innanzitutto, quindi, alla donna non va chiesto se è fidanzata e ha intenzione di sposarsi o se è già sposata, né tantomeno se ha intenzione di fare figli: sono domande che preludono a una possibile discriminazione della aspirante lavoratrice solo in ragione del fatto che, a breve, la stessa potrebbe assentarsi legittimamente dal lavoro in occasione della nascita di un bambino.

Discriminazione che, come detto e come è ovvio, non è ammissibile.

Le indicazioni della legge Biagi

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Altre domande che non possono essere poste a una donna (ma neanche a un uomo) in sede di colloquio di lavoro si possono ricavare dall'articolo 10 del d.lgs. n. 276/2003 (attuativo della cd. legge Biagi), che pone un generale divieto di indagini sulle opinioni e di trattamenti discriminatori.

Tale norma, infatti, afferma che "È fatto divieto alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute nonché ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa. È altresì fatto divieto di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo".

Non chiedere alla donna in cosa crede

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Così, ad esempio, in sede di colloquio non è legittimo domandare a una donna (ma anche a un uomo) se e in cosa crede. La libertà di professare una religione invece che un'altra, o anche di non professarne alcuna, infatti, non può essere compromessa dal timore che la propria scelta precluda l'accesso a un lavoro.

Allo stesso modo, non è possibile chiedere alla candidata a un certo lavoro quali sono le sue convinzioni personali sui più svariati argomenti.

Non fare domande sui precedenti datori di lavoro

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Degno di nota è il divieto di discriminare in ragione di eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, che impone a chi effettua una selezione per l'assunzione di nuovo personale di astenersi dal porre domande in proposito, che potrebbero celare una volontà di non assumere qualcuno solo perché ha fatto causa a vecchio datore.

Altre domande da non fare in sede di colloquio

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Altre domande da non fare mai in sede di colloquio, che riguardano tanto le donne che gli uomini, sono quelle relative allo stato di salute, alle origini o all'affiliazione politica o sindacale.

Quest'ultimo divieto trova il proprio fondamento anche in quanto stabilito dall'articolo 15 dello statuto dei lavoratori, che decreta la nullità di eventuali patti o atti diretti a "subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte".


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